Causalità della colpa e obbligo motivazionale nell’omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 10628 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il giudice d’appello è tenuto a esaminare effettivamente i motivi di gravame concernenti la causalità della colpa e il nesso eziologico tra la condotta e l’evento, anche quando la responsabilità sia stata affermata per condotte colpose indipendenti di più soggetti. È inammissibile per aspecificità la censura che deduca la mancata trasmissione di atti al giudice dell’impugnazione, allorché la relativa mancanza sia stata rilevata solo successivamente al deposito della sentenza e non emerga alcuna deduzione delle parti nel corso del giudizio di merito. È altresì inammissibile il motivo che lamenti un travisamento «per invenzione» di prove senza indicare i mezzi di prova non assunti ma erroneamente ritenuti acquisiti. L’apparato motivazionale fondato su affermazioni apodittiche o su interrogativi irrisolti, prive di consistenza tecnico-giuridica, integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna del conducente di un autoarticolato per il reato di omicidio stradale, commesso con condotte colpose indipendenti dal conducente dell’auto antagonista, a bordo della quale la persona offesa viaggiava senza cintura di sicurezza e con l’airbag disattivato. La dinamica accertata vedeva l’autoarticolato, dopo una svolta e una manovra in retromarcia, ingombrare quasi integralmente la corsia opposta, da cui sopraggiungeva il veicolo antagonista a velocità superiore al limite, il quale, tentato uno scarto, impattava prima con l’autoarticolato e poi con una vettura proveniente dal senso opposto.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali deduceva, tra l’altro, la mancata trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, il travisamento di prove e la mancata considerazione dei motivi d’appello in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, rilevando plurimi profili di aspecificità. La dedotta mancata trasmissione di atti al giudice d’appello risultava smentita dal fatto che la certificazione di mancato reperimento dei supporti informatici era intervenuta solo dopo il deposito della sentenza, e che nel corso del giudizio di merito alcuna deduzione era stata formulata dalle parti. La censura poggiava inoltre su un presupposto ipotetico, non essendo stata indicata alcuna prova assunta dal giudice ma mai acquisita al processo.
Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i profili del secondo motivo deducenti travisamenti di prove, in quanto articolati sul presupposto dell’assenza ab origine degli atti e volti a sostituire le valutazioni di merito del giudice di primo grado con quelle della difesa.
La Corte ha invece ritenuto fondata la seconda censura nella parte in cui deduceva la mancata considerazione dei motivi d’appello. La sentenza impugnata presentava un apparato motivazionale apodittico, caratterizzato da interrogativi irrisolti e da affermazioni prive di specifica consistenza tecnico-giuridica, come nel caso della velocità ritenuta non «impossibile» e dell’ubriachezza considerata non «eclatante». Il giudice d’appello non aveva dato conto della dinamica del sinistro, né delle ragioni della ritenuta manovra in retromarcia, né delle deduzioni difensive in ordine alla causalità della colpa e all’accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, sotto il profilo sia esplicativo sia controfattuale, anche quanto alla prospettata interruzione del nesso per la condotta del conducente antagonista.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio, assorbite le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio e alla sanzione amministrativa accessoria.
Nota della Redazione
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