Trattenimento dello straniero senza giustificato motivo: onere di allegazione a carico dell’imputato (Cass. pen. Sez. I n. 9748 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, la clausola “senza giustificato motivo” non determina alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato, ma implica un onere di allegazione in capo allo straniero dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto. Le situazioni integrative del giustificato motivo devono consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l’adempimento ovvero in ostative situazioni soggettive di grave condizionamento psicologico, e non possono risolversi in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante irregolare, come la mancanza di risorse economiche. In materia di determinazione della pena, è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. con formule sintetiche quali “pena equa”, essendo necessaria una motivazione specifica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Perugia aveva condannato uno straniero alla pena della multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato senza giustificato motivo in violazione dell’ordine di allontanamento notificatogli dal Questore.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione del riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine al giustificato motivo, la mancata considerazione della buona fede e dell’assenza dell’elemento soggettivo per la pendenza di procedure di protezione internazionale, nonché l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, esaminando congiuntamente le censure relative al riparto dell’onere di allegazione e alla mancata valutazione dell’impossibilità di adempiere all’ordine, in quanto intimamente connesse. In conformità all’insegnamento della Corte cost. n. 5 del 2004, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, nelle fattispecie caratterizzate dalla clausola “senza giustificato motivo”, la persona straniera ha l’onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, senza che ciò implichi un’inversione dell’onere probatorio, restando fermo per il giudice il potere-dovere di rilevare direttamente l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza. Tali situazioni si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice.
La Corte ha altresì precisato che il giustificato motivo non può risolversi in esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante irregolare, come la generica dedotta mancanza di risorse economiche, dovendo invece consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l’adempimento o in situazioni di grave e pressante condizionamento psicologico. Il Giudice di merito aveva correttamente spiegato che l’imputato, rimasto assente, non aveva allegato ragioni idonee, né tali ragioni emergevano dall’istruttoria dibattimentale, con motivazione che la Corte ha ritenuto appropriata, non manifestamente illogica e satisfattiva dell’onere di esaustiva motivazione.
Quanto alla dedotta assenza dell’elemento soggettivo per la pendenza delle procedure di protezione internazionale, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che alla data dell’accertamento il procedimento per la protezione internazionale era già stato definito con esiti di rigetto e di inammissibilità della domanda reiterata, precedenti alla commissione del fatto. La declaratoria di rigetto o di inammissibilità è immediatamente esecutiva, salva l’istanza di sospensione che il ricorrente non aveva allegato di aver presentato e ottenuto, donde l’ulteriore profilo di inammissibilità per aspecificità del motivo.
Infine, la Corte ha dichiarato non consentita e manifestamente infondata la doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, trattandosi di pena applicata nel minimo edittale. Ha ribadito che, in tema di dosimetria della pena, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche quali “pena equa”, essendo necessaria una motivazione specifica soltanto quando la pena superi di gran lunga la misura media edittale. Il giudice aveva inoltre esposto le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, richiedendo la dimostrazione di elementi di segno positivo non ravvisabili nel caso concreto, profilo non specificamente impugnato dalla difesa.
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Nota della Redazione
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