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La richiesta di pena sostitutiva implica rinuncia tacita alla sospensione condizionale (Cass. pen. n. 10785 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva incompatibile con la sospensione condizionale della pena, come il lavoro di pubblica utilità, implica tacita rinuncia al beneficio eventualmente già concesso, atteso che l’incompatibilità tra i due istituti determina un’insanabile alternativa. Tale rinuncia, poiché incide sull’esecuzione della pena, costituisce atto dispositivo afferente a diritti personalissimi che, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., può essere esercitato solo dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, non già dal difensore in assenza di procura. Il giudice di merito è pertanto tenuto a verificare se la richiesta di pena sostitutiva sia indicativa della volontà dell’imputato di sottoporsi alla sanzione alternativa e comporti implicita rinuncia alla sospensione condizionale.

Il Fatto

Il Tribunale di Modena ha ritenuto l’imputata responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, aggravato dall’avere provocato un incidente stradale, condannandola alla pena di mesi otto di arresto ed € 4.000 di ammenda, condizionalmente sospesa. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza, respingendo sia la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, sia quella subordinata di applicazione della pena sostitutiva di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis legge n. 689/1981, sul rilievo che la pena era stata condizionalmente sospesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha preliminarmente escluso che la richiesta subordinata di applicazione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis legge n. 689/1981 potesse essere accolta per altra via. In materia di successione di leggi penali nel tempo, infatti, il giudice deve applicare integralmente la disposizione complessivamente più favorevole, senza poter combinare frammenti normativi di leggi diverse: combinare l’art. 61-bis (che vieta la sospensione per le pene sostitutive) con la previgente disciplina che ammetteva la compatibilità creerebbe una terza fattispecie intertemporale in violazione del principio di legalità.

Ciò nondimeno, il Collegio ha rilevato un deficit motivazionale nella sentenza impugnata. L’imputata aveva chiesto l’applicazione di sanzioni sostitutive, in via principale ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e in via subordinata ex artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis legge n. 689/1981, entrambe incompatibili con la sospensione condizionale, formulando la richiesta del beneficio solo per l’ipotesi di rigetto delle istanze principali. La Corte di appello si era limitata a prendere atto della concessione della sospensione, senza interrogarsi sul significato di quelle richieste.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica rinuncia tacita alla sospensione condizionale, stante l’incompatibilità tra i due istituti; non v’è ragione per non estendere tale principio alla pena sostitutiva degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis legge n. 689/1981, trattandosi di istituti parimenti incompatibili. La giurisprudenza più recente ha precisato che la rinuncia, incidendo sull’esecuzione della pena, è atto dispositivo personale esercitabile solo dall’imputato o da procuratore speciale.

La Corte di appello non ha verificato né l’eventuale volontà implicita di rinunciare alla sospensione, né la legittimazione a proporre le istanze, nonostante entrambe le questioni fossero decisive. Ne consegue l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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