Furto in abitazione configurabile anche per i beni nel giardino pertinenziale (Cass. pen. Sez. VII n. 35561 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto in abitazione, la nozione di pertinenza di luogo destinato a privata dimora comprende ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o comunque funzionalmente ad esso asservito, destinato in modo durevole al suo servizio o ornamento. Non è necessario un rapporto di contiguità fisica tra i beni, né la presenza di persone nell’edificio. L’aggravante è configurabile anche quando l’immobile sia destinato ad abitazione solo saltuariamente, purché non risulti abbandonato. La qualificazione giuridica del fatto e la sua sussunzione nella fattispecie aggravata costituiscono valutazione riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi argomentativi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2025, conferma la pronuncia del Tribunale di Tivoli del 26 febbraio 2024, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma terzo, cod. pen., in relazione alla circostanza di cui all’art. 625, n. 3, cod. pen., condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e operata la riduzione per il rito.
Il condannato ricorre per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che la condotta vada riqualificata come furto semplice ex art. 624 cod. pen., poiché l’immobile risultava disabitato da tempo e in pessime condizioni manutentive e i beni erano stati raccolti da terra nel giardino, senza l’uso di ulteriori mezzi.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e privo di una necessaria critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
La Corte territoriale ha motivato in modo adeguato sulla configurabilità del furto in abitazione, evidenziando che gli imputati si erano introdotti nella villa attraverso un varco preesistente nella recinzione, impossessandosi di beni ivi presenti. L’immobile non risultava affatto abbandonato: la presenza di un impianto di videosorveglianza installato dai proprietari — una delle cui telecamere è stata sottratta — e le dichiarazioni degli operanti in sede di convalida dell’arresto attestano la destinazione abitativa del complesso.
Quanto alla tesi difensiva secondo cui i beni si trovavano nel giardino, la Corte richiama il principio per cui, in tema di furto in abitazione, costituisce pertinenza di luogo destinato a privata dimora ogni bene funzionalmente asservito all’immobile principale, destinato al suo servizio o ornamento in modo durevole, senza necessità di contiguità fisica (Cass. pen., Sez. IV, n. 50105/2023).
Il Collegio osserva che già prima dell’intervento riformatore la giurisprudenza di legittimità — richiamata con Cass., Sez. V, n. 7347 del 29/04/1992 e Cass., Sez. V, n. 11077 del 14.10.1992 — aveva chiarito che per edificio o altro luogo destinato ad abitazione deve intendersi non solo l’ambiente strettamente adibito ad abitazione, ma anche ogni altro luogo del complesso destinato alle esigenze della vita abitativa, come un cortile o un giardino, senza che sia necessaria la presenza di persone, essendo l’aggravante configurabile anche per edifici abitati solo saltuariamente.
La norma tutela dunque anche i luoghi che costituiscono pertinenza della privata dimora, quale il giardino destinato in modo durevole al servizio o all’ornamento dell’unità immobiliare. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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