Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 31593 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Il vizio di motivazione non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. a opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando preclusa l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico dei giudici di merito, invochi una considerazione alternativa del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 29 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 13 marzo 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente non contesta un errore argomentativo del giudice di merito, ma propone una lettura alternativa del materiale probatorio: un’operazione che la Corte non può compiere.
Il percorso argomentativo muove dal consolidato principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 1997).
La Corte richiama poi l’effetto della riforma dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. a opera della legge n. 46/2006: la natura del sindacato di legittimità resta immutata, poiché rimane preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’adozione autonoma di nuovi criteri di ricostruzione (Sez. V n. 17905 del 2006). Ne deriva che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 2009).
Applicando tale orizzonte di scrutinio, la Corte rileva come il ricorrente invochi in realtà un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e, dunque, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la specificità richiesta sull’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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