Il codice della strada non si applica ai sinistri in aree private (Cass. pen. n. 9242 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme del codice della strada trovano diretta applicazione solo in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade aperte al pubblico transito. In caso di sinistro verificatosi in area privata non aperta alla pubblica circolazione, le stesse norme assumono unicamente valore di criteri e canoni di diligenza e prudenza. Non è pertanto applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’art. 222 d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Il difensore di un imputato, condannato per il reato di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589, comma 1, cod. pen., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena resa dal Tribunale di Firenze.
Il giudice di merito aveva disposto, oltre alla pena concordata, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina del codice della strada alla circolazione di veicoli avvenuta all’interno di aree private, come nel caso di specie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo la prospettazione difensiva.
Il Collegio ha rilevato che la sentenza impugnata aveva correttamente qualificato la condotta, ma aveva omesso di trarre le dovute conseguenze dal fatto che il sinistro mortale si era verificato in area privata e non lungo la pubblica via.
Richiamando il precedente di Sez. 4, n. 35415 del 2013, la Corte ha ribadito che le norme del codice della strada si applicano direttamente alla circolazione sulle strade aperte al pubblico transito. Negli spostamenti all’interno di aree private non aperte alla pubblica circolazione, tali norme valgono soltanto come criteri di diligenza e prudenza, ma non possono fondare l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada.
Ne consegue l’illegittimità della sospensione della patente disposta dal giudice di merito, trattandosi di statuizione applicata in assenza dei presupposti normativi. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla predetta sanzione, che è stata eliminata.
Nota della Redazione
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