Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37363 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione dei reati di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è attuale solo quando la prognosi di probabile ricaduta nel delitto risulti prossima all’epoca di applicazione della misura, ancorché non imminente. La valutazione deve fondarsi sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato e su condizioni oggettive ed esterne all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto. Il giudice del riesame che ometta di confrontarsi con le deduzioni difensive sulla cessazione dei rapporti e sulla risalenza delle condotte, e che ricorra a considerazioni astratte sulla diffusività del fenomeno criminoso, incorre in motivazione apparente e il provvedimento va annullato con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.
Il Fatto
Con ordinanza del 28 maggio 2025 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a due indagati la misura degli arresti domiciliari e della custodia in carcere. La contestazione provvisoria riguardava la partecipazione a un’associazione finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, mediante alterazione delle procedure per il riconoscimento della residenza e della cittadinanza a cittadini extracomunitari.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati. La questione centrale, per quanto qui rileva, concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’attualità del pericolo di reiterazione dei reati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il ricorso dell’indagato cui erano stati applicati gli arresti domiciliari. Le censure sulla gravità indiziaria, osserva il Collegio, si fondano su una lettura parcellizzata del compendio investigativo e sollecitano una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità. Tali profili non sussistono, avendo il Tribunale tenuto conto del contesto in cui le conversazioni si inserivano.
È invece fondato il motivo relativo alle esigenze cautelari. Il Collegio richiama il principio secondo cui la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione deve desumersi sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell’imputato, in una valutazione globale che tenga conto di entrambi i criteri direttivi.
La Corte ribadisce poi che il requisito dell’attualità del pericolo richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Il pericolo è attuale ogni volta in cui sussista una recidiva prossima all’epoca di applicazione della misura, seppur non imminente. Di tali principi il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione.
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non ha dato risposta alle deduzioni difensive relative all’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali fra il ricorrente e la coindagata sin dal 2023 e alla risalenza al 2021 dell’ultima fornitura di marche da bollo, pur essendo stata prodotta documentazione a supporto e potendo tali circostanze assumere rilievo pregnante. Il Tribunale ha inoltre svolto un’analisi astratta e presuntiva della diffusività del fenomeno criminoso, ipotizzando genericamente il suo possibile ampliamento, senza riferimento concreto alla persona e alla condotta del ricorrente. Generica è anche l’affermazione sull’inadeguatezza di misure di minore rigore. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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