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Guida in stato di ebbrezza: onere di allegazione del malfunzionamento dell’etilometro (Cass. pen. Sez. VII n. 10915/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere di provare l’omologazione dell’etilometro e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio grava sull’accusa. Tale accertamento, tuttavia, si combina con un onere di allegazione a carico dell’imputato, il quale deve contestare specificamente il buon funzionamento dello strumento, dimostrando l’esistenza di vizi o errori di strumentazione, l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge ovvero l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione. La mancata allegazione di specifiche circostanze da cui desumere anche il solo sospetto di malfunzionamento rende inammissibile il motivo di ricorso incentrato sull’affidabilità della misurazione. Il diniego dell’attenuante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento alle ragioni ritenute decisive o preponderanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. La Corte d’appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge per aver la Corte territoriale ritenuto gravante sull’imputato l’onere di provare il non corretto funzionamento dell’etilometro. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa dai giudici di merito, i quali avevano accertato che l’apparecchio era omologato e revisionato, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione della notizia di reato.

La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, quando la misurazione del livello di alcol nel sangue mediante etilometro assume rilievo, all’onere probatorio dell’accusa circa l’omologazione e le verifiche periodiche dell’apparecchio fa riscontro un onere di allegazione a carico dell’accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dello strumento. In tale prospettiva, è onere della difesa fornire la prova contraria, dimostrando vizi o errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione, l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti, ovvero l’errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione. Nella specie, il ricorrente non aveva allegato alcuna specifica circostanza da cui desumere il sospetto di malfunzionamento.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte lo ha ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, poiché il ricorrente non si confrontava con la valutazione della Corte territoriale circa la non particolare tenuità del fatto, avuto riguardo alle modalità, né con l’affermazione secondo cui i precedenti penali specifici integravano la condotta ostativa di cui al comma 4 della medesima disposizione.

In ordine al terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come nel caso dei precedenti specifici e degli altri gravi reati. Il relativo giudizio di fatto, se sostenuto da una motivazione congrua e non contraddittoria, non può essere sindacato in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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