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Pena e attenuanti generiche: sindacato di legittimità limitato all’arbitrio (Cass. pen. n. 10918 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza e difetto di specificità, il ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi analiticamente con la motivazione del giudice di merito. La quantificazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, che assolve l’obbligo motivazionale di cui all’art. 132 cod. pen. anche mediante una valutazione globale e sintetica dei criteri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di giustificazione analitica di tutti gli elementi. Il sindacato di legittimità è limitato ai casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali; una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo per la pena prossima al massimo edittale o superiore alla media.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Con il ricorso veniva dedotta l’erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale con riferimento agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., contestando la sproporzione della pena irrogata e l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche nonostante la sussistenza di elementi favorevoli.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato la manifesta infondatezza del ricorso, caratterizzato da assoluta mancanza di specificità e da contenuto assertivo. Il motivo è stato giudicato riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito e privo della necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, in violazione del contenuto essenziale dell’atto di impugnazione richiamato, tra le altre, dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017.

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha ribadito che la determinazione tra minimo e massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve l’onere motivazionale anche con una valutazione intuitiva e globale degli elementi dell’art. 133 cod. pen. (da ultimo Sez. 4 n. 41702 del 2004). La sentenza impugnata è stata ritenuta logica e congrua, avendo la Corte territoriale valorizzato le modalità della condotta e la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. La pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, collocandosi in misura contenuta e non prossima al massimo edittale, non richiedeva una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti.

In ordine alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti. Non è necessario considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi (tra le altre, Sez. 5 n. 43952 del 2017). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il diniego alla luce del curriculum criminale dell’imputato e della gravità del fatto, avendo questi guidato per la terza volta senza patente, mai conseguita, un veicolo privo di copertura assicurativa, con un passeggero a bordo.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi la buona fede ai sensi della sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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