L’opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria segue il rito ordinario e la competenza del giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 9620 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo per l’iscrizione ipotecaria la cartella di pagamento; l’opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, a prescindere dalla prospettazione di vizi formali o sostanziali, ha ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscossione e, quindi, si svolge secondo le regole del processo di cognizione ordinaria. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011, la competenza per tale controversia, ove l’iscrizione sia fondata su crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, spetta al giudice di pace. La proposizione di un’opposizione recuperatoria, volta a contestare il verbale di accertamento di dette violazioni, impone comunque le forme di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non quelle dell’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c.

Il Fatto

La contribuente ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall’agente della riscossione, fondato su una cartella di pagamento derivante da violazioni del codice della strada. Il Tribunale adito, con ordinanza, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo la controversia soggetta al rito di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Grosseto, tale giudice ha qualificato l’azione come duplice: un’opposizione recuperatoria ed un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., chiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del regolamento d’ufficio, respingendo l’eccezione del Pubblico Ministero. L’art. 46 c.p.c. vieta il regolamento di competenza nei giudizi dinanzi al giudice di pace solo nelle ipotesi di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c., ovvero quelle su istanza di parte, non richiamando l’art. 45 c.p.c. che disciplina il regolamento d’ufficio. Tale regolamento è inoltre ammissibile in quanto l’incompetenza dichiarata dal Tribunale è per territorio inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., ed è tempestivo, essendo stato proposto a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, nel rispetto dell’art. 38 c.p.c..

Nel merito, la Corte ha disatteso la qualificazione dell’azione operata dal giudice di pace. L’iscrizione ipotecaria non costituisce un atto esecutivo, bensì una misura alternativa afflittiva volta a indurre all’adempimento. Il giudizio che contesta tale atto, per vizi formali o sostanziali, ha ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa creditoria e si svolge secondo le regole del processo di cognizione ordinaria. La Suprema Corte richiama i propri precedenti in materia per confermare tale principio.

Pertanto, essendo pacifico che l’iscrizione si fondi su crediti per sanzioni del codice della strada, la competenza resta radicata in capo al giudice di pace, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Inoltre, anche la proposizione di un’opposizione recuperatoria, finalizzata a contestare il verbale di accertamento della violazione, impone le forme di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Giudice di pace di Grosseto, dinanzi al quale la controversia deve essere riassunta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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