Opposizione recuperatoria a sanzione amministrativa, termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (Cass. civ. Sez. III n. 9329 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, ove la parte deduca che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l’opposizione cd. recuperatoria deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Detta opposizione va proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, dovendosi escludere che il termine possa essere fatto decorrere dalla successiva notificazione dell’intimazione di pagamento. L’inammissibilità dell’opposizione per tardività è rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agente della riscossione, fondata su cartelle relative a crediti iscritti a ruolo dal Consiglio Nazionale Forense per contributi non versati e da Roma Capitale per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada. Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine all’opposizione concernente i contributi, rigettando nel merito quella relativa alle sanzioni. La sentenza veniva confermata dal Tribunale, che dichiarava inammissibile l’appello sul primo profilo e rilevava l’intervenuta acquiescenza sulla regolare notificazione delle cartelle. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, riguardante i crediti del Consiglio Nazionale Forense, in quanto il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a reiterare le argomentazioni sulla mancata prova della notifica della cartella senza censurare la statuizione di inammissibilità del gravame sul punto, con conseguente passaggio in giudicato della dichiarazione di difetto di giurisdizione.
Con riguardo al secondo motivo, relativo ai crediti per sanzioni amministrative, la Corte ha preliminarmente qualificato le diverse eccezioni sollevate dal contribuente: l’omessa notificazione dei verbali di accertamento come opposizione cd. recuperatoria ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011; l’omessa notificazione delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la prescrizione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Rilevato che la statuizione sulla regolare notificazione delle cartelle era passata in giudicato per acquiescenza, l’unica questione residua concerneva l’opposizione cd. recuperatoria. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui tale opposizione va proposta entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, in quanto primo atto con cui il debitore è venuto a conoscenza della sanzione. Nel caso di specie, essendo le cartelle state notificate tra il 2016 e il 2019 e l’opposizione proposta solo nel 2020, l’opposizione risultava tardiva e quindi inammissibile.
La Corte ha infine precisato che tale inammissibilità, non essendo stata esaminata nei gradi di merito, poteva essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda non poteva essere proposta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese dei gradi di appello e di legittimità.
Nota della Redazione
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