Guida in stato di ebbrezza: validità degli accertamenti alcolemici su soggetto incosciente e insindacabilità della dinamica (Cass. pen. Sez. 4 n. 39744/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici effettuato presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria non richiede il consenso preventivo dell’interessato, atteso che l’art. 186 cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost., non prevede tale consenso, essendo sufficiente quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali all’accertamento. L’omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è ininfluente quando il soggetto si trovi in stato di incoscienza, poiché la presenza consapevole è presupposto per l’applicazione della norma; l’incoscienza derivante dalla condotta illecita non può costituire causa di inutilizzabilità degli accertamenti. La ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale e la valutazione delle prove (perizia, consulenza di parte) sono rimesse al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, anche quando il giudice aderisca alle conclusioni del perito d’ufficio in difformità da quelle del consulente di parte, purché non ignorate le argomentazioni di quest’ultimo.
Il Fatto
A seguito di un sinistro stradale, l’imputata, conducente di una Ford Fiesta, veniva trasportata in ospedale in stato di incoscienza. Gli accertamenti medici evidenziavano un tasso alcolemico elevato (indicato nel capo di imputazione) e la presenza di una dipendenza da alcol. Il Tribunale di Pescara, all’esito del dibattimento, condannava l’imputata per il reato di cui all’art. 186 cod. strada (guida in stato di ebbrezza) e per i reati di lesioni colpose in conseguenza dell’incidente stradale. La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la condanna. L’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo: (i) la nullità dell’accertamento alcolemico per omessa informazione della facoltà di farsi assistere dal difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., essendo stata in stato di incoscienza; (ii) il vizio di motivazione in ordine alla dinamica dell’incidente e alla causazione dello stato di ebbrezza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio consolidato (Sez. 4, n. 27107/2020) secondo cui il prelievo di campioni biologici per l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato su richiesta della polizia giudiziaria presso una struttura sanitaria, non necessita del preventivo consenso dell’interessato, poiché l’art. 186 cod. strada non lo prevede. Il consenso, se richiesto, riguarda solo le operazioni sanitarie strumentali, ma non l’accertamento in sé. Quanto all’avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la Corte osserva che tale norma presuppone la presenza consapevole del soggetto sottoposto a indagini; nel caso di stato di incoscienza, l’avviso non può essere dato e l’incoscienza, essendo conseguenza della stessa condotta illecita (guida in stato di ebbrezza), non può essere invocata per escludere la validità dell’accertamento, altrimenti si introdurrebbe una sorta di “immunità” paradossale per i conducenti che si mettono in tale stato.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che il Tribunale ha motivato adeguatamente la dinamica dell’incidente, basandosi sulla relazione del perito d’ufficio, che ha ricostruito l’invasione della corsia opposta da parte dell’imputata, il punto di urto e le tracce gommose, attribuendo la causa unica dell’incidente alla sua condotta. La Corte di cassazione richiama il principio per cui la ricostruzione della dinamica e della eziologia dell’incidente è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se la motivazione è logica (Sez. 4, n. 54996/2017). Quanto alla divergenza con il consulente di parte, la Corte sottolinea che il giudice può aderire al perito d’ufficio senza dover confutare analiticamente ogni argomento della controparte, purché ne abbia valutato le conclusioni; il vizio di motivazione sussiste solo se le argomentazioni del consulente siano tali da dimostrare in modo lampante e inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite (Sez. 5, n. 18975/2017), evenienza non verificatasi.
Implicazioni Pratiche
- Validità degli accertamenti alcolemici senza consenso: L’avvocato che assiste un conducente sottoposto a prelievo di campioni biologici per il tasso alcolemico non può eccepire la mancanza di consenso dell’interessato, poiché la normativa non lo prevede. La strategia difensiva deve concentrarsi sulla contestazione della regolarità formale delle operazioni di prelievo (es. qualifica del personale, rispetto delle procedure sanitarie) o sulla eventuale inutilizzabilità per vizi procedimentali diversi dal consenso, ma non sul consenso stesso.
- Incoscienza e garanzie difensive: Se il conducente è in stato di incoscienza al momento del prelievo, l’omesso avviso al difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non determina l’inutilizzabilità degli accertamenti, perché l’avviso presuppone una presenza consapevole. La difesa non può invocare lo stato di incoscienza per escludere il risultato del test, soprattutto se tale stato è conseguenza della guida in stato di ebbrezza. L’unica eccezione potrebbe riguardare l’incoscienza derivante da cause indipendenti dalla condotta illecita (es. trauma non correlato all’alcol), ma nel caso di specie era conseguenza della condotta stessa.
- Valutazione della dinamica e della perizia: In sede di ricorso per cassazione, l’avvocato non può limitarsi a contestare la ricostruzione della dinamica operata dal giudice di merito o a contrapporre le conclusioni del consulente di parte a quelle del perito d’ufficio, a meno che non dimostri un travisamento della prova o una motivazione manifestamente illogica. La mera difformità di opinioni tecniche non è sufficiente; occorre evidenziare elementi concreti e incontestabili che rendano palese l’errore del giudice. La difesa deve, pertanto, articolare le censure sul punto con specifico riferimento alle incongruenze logiche o ai dati fattuali travisati, non limitandosi a una diversa interpretazione.
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