Danni da fauna selvatica in caso di investimento: l’onere di provare l’esatta dinamica (Cass. civ. Sez. III n. 11308 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sinistro stradale che coinvolga un veicolo e un animale selvatico, il danneggiato che agisca nei confronti dell’ente pubblico territoriale è onerato della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente, ivi inclusi il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. Tale onere probatorio sussiste sia nel paradigma dell’art. 2052 c.c., sia in quello dell’art. 2043 c.c. La prova della semplice presenza dell’animale sulla carreggiata o dell’avvenuto impatto non è sufficiente, essendo necessario dimostrare che il comportamento dell’animale sia stato effettivamente causa, esclusiva o concorrente, dell’evento dannoso, con conseguente valutazione del concorso ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.

Il Fatto

Nel 2019 una conducente, alla guida di un’autovettura di proprietà della ricorrente, collideva con un cinghiale apparso improvvisamente sulla sede stradale. La proprietaria del veicolo conveniva in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, ma il Tribunale, in sede di appello, riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante. La proprietaria del veicolo proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2052 c.c. e, in via subordinata, dell’art. 2043 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Il Tribunale aveva fondato il rigetto della domanda sulla mancata prova della esatta dinamica del sinistro, non essendo sufficiente la dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata né l’avvenuto impatto, essendo richiesta la prova che la conducente avesse adottato ogni opportuna cautela nella condotta di guida, stante l’operatività della presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.

La Suprema Corte ha precisato che tale conclusione costituisce il frutto della valutazione delle risultanze probatorie, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione adeguata e non contraddittoria. La questione relativa alla qualificazione giuridica della fattispecie, se cioè dovesse applicarsi l’art. 2052 c.c. ovvero l’art. 2043 c.c., è stata ritenuta recessiva, poiché l’onere probatorio sulla dinamica del sinistro è comune a entrambi i paradigmi normativi.

La Corte ha inoltre richiamato il principio di diritto di recente enunciato secondo cui, in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, il conducente e/o il proprietario del veicolo sono onerati della prova della completa dinamica dell’incidente, indispensabile per stabilire la riconducibilità dell’evento al comportamento dell’animale e per la valutazione dell’eventuale concorso di colpa. In mancanza di tale prova, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, nemmeno parziale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore della Corte sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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