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Revoca patente e aggravanti non contestate: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 11068 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie, per la loro natura peculiare, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, sicché il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile con riferimento alla doglianza relativa alla motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria, non venendo in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. In assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applica la sanzione della revoca della patente in luogo della sospensione, più favorevole, deve dar conto in modo puntuale delle ragioni della scelta sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis cod. pen., la pena concordata di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Nel dare atto dell’applicazione della sanzione, il giudice aveva menzionato la sussistenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sebbene tali circostanze non risultassero contestate nel capo di imputazione, né emergessero dagli atti processuali. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della revoca della patente, in assenza delle aggravanti contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente ha esaminato l’ammissibilità del ricorso, affermando che le sanzioni amministrative accessorie, avendo caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di patteggiamento. In ragione di tale natura, il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, come già affermato da precedenti pronunce della medesima sezione. Ne consegue che il ricorso per vizio di motivazione della sentenza di applicazione della pena in ordine alla sanzione amministrativa è ammissibile, non venendo in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo fondato. L’art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 prevede che alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. consegua la revoca della patente di guida. Tuttavia, la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare in alternativa la sanzione della sospensione della patente.

Nel caso di specie, il giudice aveva applicato la revoca della patente dando atto della contestazione di circostanze aggravanti che, invece, non figuravano nel capo di imputazione: al ricorrente era stato contestato di aver investito un pedone, in violazione degli artt. 157 e 154 cod. strada. La Corte ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Torino, affinché il giudice motivi la scelta tra la revoca e la sospensione della patente, ai sensi dell’art. 218, comma 2, cod. strada.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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