Guida in stato di alterazione: sindacato di legittimità sulla valutazione dei sintomi e prognosi sulla pena sostitutiva (Cass. pen. n. 14581 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti, la sussistenza del ragionevole motivo che legittima gli accertamenti ai sensi dell’art. 187, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 può essere desunta anche da dati sintomatici rilevati al momento del controllo, quali lo stato di agitazione psicomotoria, le pupille dilatate e la contestuale detenzione della sostanza. Il controllo di legittimità sulla motivazione non investe la valutazione delle prove riservata al giudice di merito, salva l’ipotesi di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Il diniego della pena sostitutiva può fondarsi, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., sulla biografia penale del condannato, senza che sussista incompatibilità logica con la concessione della sospensione condizionale della pena, fondata su una diversa prognosi.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. L’imputato era stato fermato dopo un inseguimento per il mancato arresto a un posto di blocco, e i militari avevano rinvenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un calzino, oltre a rilevare sintomi quali occhi lucidi, pupille dilatate e stato di agitazione psicomotoria. L’esame sui campioni ematici aveva confermato l’assunzione della sostanza. La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato che, in presenza di una doppia conforme, le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con l’obbligo per il ricorrente di confrontarsi con entrambe le sentenze. In relazione al primo motivo, relativo alla ritenuta inattendibilità della prova testimoniale e alla conseguente inutilizzabilità degli accertamenti, il Collegio ha osservato che la censura non investe la motivazione ma la valutazione delle prove, profilo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. La Corte di cassazione resta giudice della motivazione e non della decisione, e non possono essere dedotte doglianze che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.
Quanto alla richiesta di archiviazione, la Corte ha escluso rilievi, evidenziando che nel giudizio dibattimentale il suo inserimento nel fascicolo non è previsto dall’art. 431 cod. proc. pen., e che il contenuto era richiamato per argomentare una violazione dell’art. 187, comma 2-bis, cod. strada già esclusa. In ordine alla particolare tenuità del fatto, il diniego è stato ritenuto fondato sulle modalità della condotta e sull’entità del pericolo, valutati secondo gli indici dell’art. 133, comma 1, cod. pen., con apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
La Corte ha poi ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva. Pur giudicando improprio il riferimento alla propensione a delinquere, ha ritenuto coerente la valorizzazione della biografia penale quale indicatore ai sensi dell’art. 133 cod. pen. La valutazione dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata ai criteri di determinazione della pena, e il giudice può negare la sostituzione anche soltanto valutando i precedenti penali, nella prospettiva dell’efficacia rieducativa della pena sostitutiva. Nessuna incompatibilità logica sussiste tra la concessione della sospensione condizionale e il diniego della sostituzione, trattandosi di prognosi diverse.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché tendeva a sollecitare una revisione del giudizio di merito, e il motivo sulla non menzione non era stato argomentato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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