Identità di indole tra spaccio di stupefacenti e rifiuto di accertamenti tossicologici (Cass. pen. n. 17994 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per la commissione di un reato della stessa indole, la valutazione dell’identità non può fondarsi su elementi formali quali la diversità delle disposizioni violate, dei beni giuridici tutelati o della natura delittuosa o contravvenzionale dei reati, ma deve incentrarsi sulla sussistenza, in concreto, di caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. La contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinico-tossicologici) può essere ritenuta della stessa indole del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 quando entrambe le condotte risultino riconducibili al comune contesto del consumo e dello smercio di sostanze stupefacenti. L’eventuale revoca della seconda sospensione condizionale, per effetto di una ulteriore condanna, legittima anche la revoca della prima, non operando il limite del quinquennio di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che presuppone l’esistenza di due sole condanne a pena sospesa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in sede di rinvio, revocava la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con due distinte sentenze di condanna: la prima per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, divenuta irrevocabile il 25 luglio 2014, e la seconda per il medesimo reato, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2021. La revoca della prima sospensione era disposta per la commissione, nel quinquennio (il 21 febbraio 2016), del reato accertato con la seconda sentenza. La revoca della seconda sospensione derivava, invece, dalla condanna, divenuta irrevocabile il 24 febbraio 2023, per la contravvenzione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, commessa il 10 novembre 2021. Il provvedimento era stato emesso in ottemperanza alla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, che aveva censurato la precedente ordinanza di rigetto della richiesta di revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo che il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento impone al giudice di rinvio di non valorizzare, ai fini del riconoscimento dell’identità di indole, elementi formali come la diversità dei beni giuridici o la natura dei reati, ma di accertare la sussistenza in concreto di caratteri fondamentali comuni. Il giudice di rinvio si era correttamente conformato a tale principio, individuando il tratto unificante tra la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e il successivo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici nel comune contesto dell’uso e dello smercio di droga, evidenziato anche dallo stato di alterazione del soggetto. La Corte ha inoltre escluso un contrasto con il precedente citato dalla difesa (Sez. 4, n. 10483 del 29/02/2024), rilevando come tale pronuncia concernesse un diverso tema (la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) e non affermasse un’inconciliabilità astratta tra le due fattispecie. Quanto alla revoca della prima sospensione condizionale, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui una condanna a pena sospesa può costituire titolo per la revoca di una sospensione precedente solo se la seconda sia anch’essa revocata per effetto di un’ulteriore condanna, non operando in tal caso il limite quinquennale di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., secondo cui a tale limitazione è possibile derogare in presenza di una pluralità di condanne.
Nota della Redazione
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