Pena sostitutiva con deroghe al regime di detenzione domiciliare e rimedi (Cass. pen. Sez. 2 n. 19634 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la determinazione, nella sentenza di patteggiamento, di un numero di ore giornaliere di allontanamento dal domicilio inferiore al minimo legale stabilito dall’art. 56, primo comma, legge n. 689/1981 non determina l’illegalità della pena, che rimane pur sempre riconducibile al paradigma normativo. Il vizio non travolge la pronuncia e non è deducibile con ricorso per cassazione, ma può essere rimosso con istanza al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen..

Il Fatto

Con sentenza emessa il 22 dicembre 2025, il Giudice dell’Udienza Preliminare di Trani applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena concordata di quattro anni di reclusione ed euro 10.000 di multa per i reati di associazione a delinquere ed usura. Con la medesima pronuncia la pena detentiva veniva sostituita con la detenzione domiciliare per la stessa durata, prevedendo la facoltà di allontanarsi dal domicilio solamente per due ore al giorno, dal lunedì al sabato.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 56, legge n. 689/1981, per avere il giudice imposto un periodo di allontanamento giornaliero inferiore al minimo di quattro ore previsto dalla norma. Con motivi aggiunti veniva eccepita l’illegalità della pena inflitta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, dando continuità all’orientamento giurisprudenziale già espresso da Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, secondo cui la previsione di un numero di ore di allontanamento dal domicilio inferiore al minimo legale non incide sulla legalità della pena irrogata. La pena, pur presentando una modalità esecutiva difforme dalla previsione normativa, resta riconducibile al paradigma legale e non è affetta da nullità o da un vizio idoneo a travolgere la sentenza di patteggiamento.

Secondo il Collegio, l’eventuale lesione del diritto del condannato a fruire di un periodo di allontanamento più ampio non può essere fatta valere in sede di legittimità: il rimedio va individuato nella richiesta al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 678, comma 1, cod. proc. pen., quale giudice naturale competente a rettificare le modalità esecutive della misura.

La pronuncia precisa che il giudice dell’udienza preliminare, pur non potendo stabilire un termine di assenza giornaliera inferiore alle quattro ore, non ha irrogato con la sentenza di patteggiamento una pena illegale. La verifica della conformità della detenzione domiciliare ai limiti previsti dalla legge n. 689/1981 è pertanto rimessa alla fase esecutiva, davanti al giudice della sorveglianza, e non può essere compiuta in cassazione.

La Corte ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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