Mandato arresto europeo: irrilevanti gravi indizi e rinvio consegna è opportunità (Cass. pen. Sez. VI n. 38641 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, l’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dall’art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 comporta che la loro mancata indicazione non integra legittimo motivo di rifiuto della consegna, nemmeno di carattere facoltativo. La pendenza in Italia di un procedimento per fatti diversi non è motivo di rifiuto, ma al più di rinvio della consegna ai sensi dell’art. 24 legge n. 69 del 2005: la relativa facoltà implica una valutazione di opportunità, non un diritto del consegnando. Il giudice del rinvio deve bilanciare la gravità dei reati, la data di commissione, lo stato di libertà o di restrizione, la complessità e la fase dei procedimenti, l’eventuale definitività e l’entità della pena. Lievi discrasie tra formulario e mandato interno non costituiscono modifiche sostanziali idonee a invalidare la richiesta di consegna.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 28 ottobre 2025, aveva disposto la consegna di un cittadino italiano alla Repubblica Federale di Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca per l’esercizio dell’azione penale in relazione a numerosi episodi di truffa continuata in concorso. La consegna era stata subordinata alla condizione che, espletate le esigenze di giustizia, il consegnando, se condannato, fosse rinviato in Italia per scontare la pena.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione ai criteri di verifica dei legittimi motivi di rifiuto della consegna, la sussistenza di modifiche sostanziali tra il mandato originario e la sua traduzione italiana, l’insussistenza di esigenze cautelari e la mancata considerazione del procedimento pendente in Italia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso. In via preliminare, ha richiamato il principio secondo cui, per effetto dell’eliminazione dei gravi indizi di colpevolezza dal testo dell’art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, la loro mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna, neppure di carattere facoltativo, richiamando Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118 – 01.
Quanto alla dedotta violazione del diritto di difesa per il deposito in udienza della documentazione tradotta, la Corte ha rilevato che il mandato e il formulario erano già stati trasmessi in lingua italiana fin dal 21 ottobre 2025, all’indomani dell’arresto, e nuovamente in vista dell’udienza: si trattava dunque di duplicati di atti già presenti nel fascicolo processuale. Le lievi discrasie tra formulario e mandato interno — relative, in particolare, alla residenza o al domicilio — sono state qualificate come non significative, perché risultato delle ricerche svolte per l’esecuzione del titolo.
La Corte ha poi precisato che il mandato e il formulario delimitano il perimetro del processo cui il consegnando sarà sottoposto, in applicazione del principio di specialità, rispetto ai reati di truffa ivi descritti e alle persone offese ivi identificate. Gli ulteriori elementi desumibili dall’atto di accusa allegato alla memoria difensiva sono stati ritenuti irrilevanti, perché anteriori al mandato e relativi anche a soggetti per cui si procede separatamente.
Infine, quanto alla richiesta di rinvio della consegna ai sensi dell’art. 24 legge n. 69 del 2005, la Corte ha ribadito che la pendenza di un procedimento per fatti diversi non è motivo di rifiuto, ma al più di rinvio, e che la relativa facoltà comporta una valutazione di opportunità. Essa deve tener conto non solo dei criteri dell’art. 20 legge n. 69 del 2005 — gravità e data di consumazione dei reati — ma anche dello stato di restrizione della libertà, della complessità dei procedimenti, della loro fase o grado, dell’eventuale definitività, dell’entità della pena e delle prevedibili modalità di esecuzione, secondo Sez. 6, n. 14860 del 27/03/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259464.
La Corte di appello, pur avendo erroneamente indicato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale in luogo della resistenza a pubblico ufficiale — reato, quest’ultimo, punito più gravemente — ha comunque valorizzato la data più recente dei fatti commessi in Italia, lo stato di libertà del ricorrente nel procedimento italiano e, soprattutto, la maggiore offensività in concreto dei reati commessi in Germania, in danno di numerose persone offese. La permanenza all’estero, ha concluso la Corte, può costituire legittimo impedimento alla partecipazione al processo in Italia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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