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Obbligo motivazionale per la sospensione della patente che si discosti dal minimo edittale (Cass. pen. n. 17592 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per censure relative a statuizioni concernenti sanzioni amministrative che si pongono al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice. In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice è tenuto a motivare la determinazione della durata solo quando questa si discosti significativamente dal minimo edittale; in tal caso, la motivazione deve fare riferimento alla gravità della violazione, all’entità del danno e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, restando autonoma e non raffrontabile con quella relativa alla sanzione penale.

Il Fatto

Con sentenza del 16 aprile 2025, il G.U.P. del Tribunale di Forlì applicava a un imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione, sospesa condizionalmente, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi dieci, per il reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen..

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente per difetto di motivazione in caso di discostamento dal minimo edittale e per mancato computo del periodo di sospensione cautelare già sofferto. Con memoria successiva, il ricorrente lamentava anche la mancata applicazione dell’effetto premiale del rito alla sanzione amministrativa accessoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’impugnazione, pur trattandosi di sentenza di patteggiamento. Il Collegio ha richiamato il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, che limita l’impugnazione a determinati motivi. Nella specie, tuttavia, le violazioni eccepite riguardavano statuizioni estranee all’accordo ratificato, sicché le stesse possono essere oggetto di ricorso secondo la disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., in conformità con le Sezioni Unite n. 21369 del 2019.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, quando la sospensione della patente è applicata in misura modesta o inferiore alla media edittale, l’obbligo motivazionale è soddisfatto dalla semplice menzione di adeguatezza o congruità della sanzione. Solo quando la determinazione si discosta significativamente dal minimo, superando la media della forbice edittale, il giudice deve dare conto delle ragioni della scelta, essendo la sanzione sottratta alla pattuizione delle parti e rimessa alla sua determinazione autonoma e discrezionale, secondo i criteri dell’art. 218, comma 2, cod. strada.

La Corte ha quindi rilevato che la motivazione del giudice di merito era fondata su una generica congruità della durata, senza alcun riferimento alla gravità della violazione, all’entità del danno e al pericolo per la circolazione. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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