Mandato ad impugnare e domicilio dell’assente: inammissibile l’appello (Cass. pen. Sez. V n. 140 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. È dunque inammissibile l’appello dell’imputato dichiarato assente in primo grado che non alleghi lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio. Non è sufficiente che una precedente elezione di domicilio esista agli atti: occorre che l’atto di impugnazione ne contenga il richiamo espresso e specifico e indichi la sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo della notificazione. La questione di legittimità costituzionale della norma, per asserito contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost., è manifestamente infondata, perché la disposizione regola le modalità di esercizio della facoltà concorrente del difensore e non comprime il potere personale di impugnazione dell’imputato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza del 30 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello presentato nell’interesse di un imputato condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna per un reato fallimentare. La declaratoria si fondava sulla mancata allegazione all’atto di appello dello specifico mandato ad impugnare e della elezione di domicilio richiesti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo da un lato che in primo grado non vi sarebbe stata alcuna dichiarazione di assenza e che egli aveva rilasciato mandato al difensore per quella fase e per le successive, dall’altro l’illegittimità costituzionale della norma per violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto precisato che la questione è di ordine processuale e che, dinanzi a una censura di rito, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione: può e deve prescindere dalla motivazione del provvedimento impugnato e, accedendo agli atti, valutare la correttezza in diritto della decisione, quand’anche non correttamente giustificata. Ha richiamato sul punto Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013 e Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, sottolineando che l’accesso agli atti è consentito per la questione in rito e non per il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La verifica degli atti ha smentito la prospettazione del ricorrente: all’udienza del 12 aprile 2022 l’imputato era stato dichiarato assente; inoltre mancavano sia il mandato ad impugnare, sia la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo quest’ultima solo indicata nell’atto di appello sottoscritto dal solo difensore.

La Corte ha quindi affermato che la declaratoria di inammissibilità è avvenuta nel rispetto della normativa applicabile ratione temporis. La legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, ha ristretto l’obbligo al solo imputato assente difeso di ufficio; la disciplina anteriore esigeva sempre, a pena di inammissibilità, il deposito di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. Sul punto ha tratto indicazioni esegetiche dalla decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, nota attraverso l’informazione provvisoria, dalla quale ha ricavato che le modifiche non si applicano alle impugnazioni anteriori e che è necessario il richiamo espresso e specifico all’elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo.

Nel caso concreto difettavano entrambe le condizioni: mancava il mandato rilasciato dopo la sentenza e, pur risultando indicata un’elezione di domicilio, non era precisato quando fosse stata rilasciata né dove fosse reperibile nel fascicolo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi e Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa: la norma non limita il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma disciplina le modalità di esercizio della facoltà concorrente del difensore. La funzione di riequilibrio è assicurata dalla maggiorazione del termine per impugnare ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dalla restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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