Inammissibile la contestazione della quantificazione equitativa del danno in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 7 n. 18564 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che contesta la quantificazione del danno, poiché essa, sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito. I motivi che prospettano censure volte a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, sono privi di specificità. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste, sicché i criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi per l’accoglimento ma alternativi per il diniego, essendo preclusa l’applicazione della causa anche da una sola valutazione negativa. Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica, potendo basarsi sulla prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: contestazione dell’affermazione di responsabilità; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge; erronea quantificazione della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione penale ha esaminato i motivi, concludendo per la inammissibilità del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non formulato nei termini consentiti in sede di legittimità: le censure, meramente reiterative di rilievi già dedotti in appello, mìravano a contestare la valutazione delle risultanze processuali operata dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la logica motivazione posta a base del provvedimento impugnato, risultando così prive di specificità.

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione positiva di tutte le componenti della fattispecie: i criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi per l’accoglimento, mentre sono alternativi per il diniego, essendo preclusa l’applicazione della causa di non punibilità dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato l’abitualità della condotta, data la commissione di più reati della stessa indole e i numerosi precedenti specifici a carico del ricorrente.

Anche il terzo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il diniego, sottolineando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili ed esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, profilo tipicamente di merito, insindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o ragionamento illogico.

Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato non consentito dalla legge. La Corte ha richiamato il principio per cui la quantificazione del danno, sfuggendo a una valutazione analitica, è rimessa ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che deve tener conto delle sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e delle peculiarità del caso concreto. Tale valutazione non può essere contestata in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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