Possesso illecito di segni distintivi di polizia anche se originali (Cass. pen. Sez. V n. 22540 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 497-ter, n. 1, cod. pen. la detenzione illecita, sine titulo, di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, nonché degli oggetti o documenti che ne simulano la funzione, quand’anche gli stessi siano autentici e non contraffatti. La ratio della fattispecie risiede nella tutela della pubblica fiducia dei consociati nel valore di prova del documento, del contrassegno o dell’oggetto e nella loro idoneità a trarre in inganno il comune cittadino sulla veridicità delle qualità personali del detentore. L’art. 28 del r.d. n. 773 del 1931 (t.u.l.p.s.), per effetto della clausola di salvaguardia “qualora il fatto non costituisca un più grave reato”, è norma sussidiaria rispetto alla disposizione codicistica, che punisce con sanzione più severa la medesima condotta. La nullità del provvedimento di perquisizione, anche adottato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, non si trasmette al sequestro delle cose rinvenute né ne determina l’inutilizzabilità probatoria.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 497-ter, n. 1, cod. pen., per aver illecitamente detenuto contrassegni in uso alla Polizia di Stato e oggetti che ne simulano la funzione. La vicenda processuale trae origine da una perquisizione di iniziativa eseguita dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 41 t.u.l.p.s., poi convalidata dal pubblico ministero, nel corso della quale erano stati sequestrati capi di vestiario, mascherine e palette.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione dell’art. 497-ter cod. pen. per l’autenticità del materiale; violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen.; nullità della perquisizione e conseguente inutilizzabilità delle prove; vizio di motivazione sulla valutazione probatoria; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, ritenendolo, ai confini dell’inammissibilità, nel complesso infondato. Sul primo motivo la Corte osserva che l’art. 497-ter cod. pen., pur rubricato “Possesso di segni distintivi contraffatti”, non limita la propria portata ai soli documenti materialmente falsi. Il testo della disposizione estende l’applicazione delle pene a chi detiene illecitamente segni distintivi, contrassegni o documenti in uso ai Corpi di polizia senza riferimento alla genuinità intrinseca del bene. La ratio della norma è strumentale alla tutela della pubblica fiducia, cosicché anche la detenzione di un oggetto originale sine titulo integra il reato. La Corte richiama sul punto precedenti conformi della Sezione.
Quanto al rapporto con l’art. 28 t.u.l.p.s., la Corte esclude ogni interferenza con il primo comma, poiché la Polizia di Stato è corpo civile e non è annoverabile tra le Forze armate. Residua il secondo comma, che punisce la detenzione senza licenza ministeriale delle tessere e dei contrassegni di identificazione degli agenti di pubblica sicurezza: qui si riscontra una sovrapposizione con l’art. 497-ter cod. pen. Tuttavia, per effetto della clausola di salvaguardia “qualora il fatto non costituisca un più grave reato”, la norma amministrativa è sussidiaria rispetto a quella codicistica.
Il terzo motivo, esaminato con priorità per la questione di inutilizzabilità assoluta, è dichiarato generico e manifestamente infondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette al sequestro delle cose rinvenute né determina l’inutilizzabilità probatoria. Nel caso concreto la perquisizione era stata convalidata dal pubblico ministero e aveva condotto al sequestro di beni costituenti corpo di reato, assoggettabili a sequestro ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen. La polizia giudiziaria è inoltre legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa sulla base di notizie confidenziali in caso di sospetto di illecita detenzione di armi.
Il secondo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono dichiarati aspecifici e manifestamente infondati. Le concordi pronunce di merito hanno ritenuto che i beni in sequestro non coincidano con quelli già detenuti e denunciati come asportati anni prima, anche perché le mascherine sono comparse solo nel 2020 e le divise provengono da una partita distribuita nel 2020-2021. Si versa dunque in fatti diversi e non nel “medesimo fatto” ex art. 649 cod. proc. pen. Il quinto motivo è parimenti respinto: l’art. 131-bis, comma 4, cod. pen. esclude la causa di non punibilità in caso di abitualità del comportamento, desunta da due precedenti condanne per reati della stessa indole.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 497-ter c.p. – Possesso di segni distintivi contraffatti
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio