Omologazione autovelox obbligatoria: inammissibile il ricorso contro la sentenza conforme (Cass. civ. Sez. 2 n. 14285 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, quando l’esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento. È illegittimo l’accertamento della violazione dell’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una conducente avverso molteplici verbali di accertamento di violazione dell’art. 142 c.d.s., comminati per superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura elettronica. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ma il Tribunale di Ravenna, in riforma della sentenza di primo grado, ne dichiarava l’illegittimità, ritenendo fondato il motivo incentrato sulla mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione della velocità, in conformità al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso tale decisione, l’ente locale e l’unione di comuni proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 142, comma 6, c.d.s. e sostenendo la tesi dell’avvenuta abrogazione tacita dell’obbligo di omologazione, divenuto incompatibile con il successivo quadro normativo. La parte privata resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui il consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. può legittimamente comporre il collegio chiamato a decidere il giudizio, non versando in una situazione di incompatibilità.
Nel merito, la Corte ha dato continuità all’orientamento espresso dalla pronuncia n. 10505 del 2024, ribadendo che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato. La preventiva approvazione dello strumento non può, infatti, ritenersi giuridicamente equipollente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992, trattandosi, anche alla luce dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Quanto alla dedotta abrogazione tacita, la Corte ha escluso che le modalità di rilevazione della velocità possano essere assimilate alla più ampia categoria dei mezzi tecnici di accertamento delle violazioni, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha individuato il contrasto con i principi costituzionali solo nell’omessa verifica periodica di funzionalità e taratura dello strumento, senza intaccare l’obbligo di omologazione.
Il Collegio ha quindi fatto applicazione dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., dichiarando il ricorso inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non ha offerto elementi per confermare o mutare l’orientamento. Ha precisato che la funzione di filtro della disposizione esonera la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la propria adesione al persistente orientamento di legittimità, consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nonché di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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