Revoca patente e sottoscrizione del viceprefetto aggiunto: onere probatorio della delega (Cass. civ. Sez. 2 n. 8059 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione può essere validamente emessa dal viceprefetto aggiunto, poiché la previsione di distinte figure professionali della carriera prefettizia non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, essendo irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato. Grava sull’opponente l’onere di provare che la delega non sia stata rilasciata, dovendo, in mancanza, sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23, comma 6, l. n. 689/1981. Il difetto di sottoscrizione autografa dell’atto amministrativo non costituisce, di per sé, motivo di invalidità, purché i dati emergenti dal procedimento ne consentano la sicura provenienza dall’amministrazione. L’omessa indicazione di data e luogo nell’ordinanza-ingiunzione non determina nullità, atteso che l’atto viene ad esistenza attraverso la notifica al destinatario. L’errata indicazione dell’autorità competente e del termine per impugnare i verbali non inficia la validità dell’atto, potendo al più rilevare sul piano della scusabilità dell’errore.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che aveva confermato il provvedimento di revoca della patente di guida, disposto dalla Prefettura a seguito della violazione degli artt. 148, comma 12, e 218, comma 6, c.d.s. La revoca era stata conseguente alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente.
Il Tribunale aveva ritenuto il provvedimento legittimo, regolarmente notificato e validamente sottoscritto dal viceprefetto aggiunto, oltre che sorretto da motivazione sufficiente. Avverso tale decisione la ricorrente proponeva sette motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo concernente la nullità della notificazione per la consegna di una sola pagina dell’atto. Pur in presenza di un vizio formalmente rilevante, il provvedimento aveva raggiunto il suo scopo, avendo la ricorrente potuto svolgere compiutamente le proprie difese, senza che fosse fornita alcuna indicazione degli argomenti che non aveva potuto dedurre.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, num. 1), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento di legittimità in materia di sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del viceprefetto aggiunto. La Corte ha precisato che l’onere di provare l’assenza della delega grava sull’opponente, il quale, in caso di inerzia processuale, non può superare la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio.
Quanto ai motivi concernenti il difetto di motivazione e l’omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto le censure infondate. La sottoscrizione dell’atto era stata espressamente esaminata dal giudice di merito; l’omessa indicazione di data e luogo non determina invalidità, essendo l’atto venuto ad esistenza con la notifica; la durata della revoca, entro i limiti edittali, non richiede specifica motivazione; l’errata indicazione dell’autorità e del termine per impugnare i verbali comporta solo l’eventuale scusabilità dell’errore.
La Corte ha infine ritenuto infondato il motivo sulla non impugnabilità del primo verbale di accertamento, essendo pacifico che il destinatario può proporre ricorso al giudice di pace ai sensi dell’art. 204-bis c.d.s. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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