Continuità normativa tra art. 255 comma 1.1 e abrogato art. 256 comma 2 TUA (Cass. pen. n. 29217 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra l’art. 255, comma 1.1, d.lgs. 152/2006, come introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 116/2025, convertito con l. n. 147/2025, e l’art. 256, comma 2, del medesimo decreto, abrogato dal medesimo decreto-legge, con identico contenuto precettivo. La sola modifica attiene al trattamento sanzionatorio, sicché la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti resta penalmente rilevante. L’illecito penale di cui all’art. 255, comma 1.1, è collegato alla sola qualifica soggettiva dell’autore e non anche alla derivazione dei rifiuti dalla specifica attività di impresa, risultando integrato anche per i rifiuti di diversa provenienza o qualifica. L’illecito amministrativo di cui al comma 1.2 del medesimo articolo, invece, è limitato alla violazione delle disposizioni regolamentari locali sul conferimento dei rifiuti urbani, con la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato».
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo condannava due imputati alla pena dell’ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, per avere, nell’esercizio di attività di impresa di ortofrutta, abbandonato in modo ripetuto rifiuti speciali non pericolosi, cassette per la frutta, oltre a sedie e rifiuti organici.
Avverso la sentenza gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’avvenuta abolitio criminis del reato contestato per effetto delle modifiche normative intervenute, da ultimo con il d.l. n. 116/2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, esaminando preliminarmente il motivo relativo alla dedotta abolitio criminis. Ha rammentato che l’art. 255, comma 1, d.lgs. 152/2006, nella formulazione antecedente al 2023, sanzionava come illecito amministrativo l’abbandono di rifiuti da parte di chiunque, mentre l’art. 256, comma 2, prevedeva la pena dell’arresto o dell’ammenda per i soli titolari di imprese e responsabili di enti, in rapporto di specialità con la prima fattispecie.
Con il d.l. n. 105/2023 la violazione amministrativa è stata trasformata in contravvenzione e, successivamente, il d.l. n. 116/2025 ha abrogato l’art. 256, comma 2, trasfondendone la condotta nell’art. 255, comma 1.1. La Corte ha ribadito che, se è vero che l’art. 256, comma 2, è stato abrogato, è altrettanto certo che la relativa condotta è oggi prevista con identico contenuto dal precedente art. 255, comma 1.1, sicché sussiste piena continuità normativa, con la sola modifica della cornice edittale, nella specie più favorevole all’imputato.
Quanto alla possibile riconduzione della condotta all’illecito amministrativo di cui all’art. 255, comma 1.2, introdotto dalla novella, la Corte ne ha escluso l’applicabilità, atteso che tale illecito è limitato alla violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti urbani e che la clausola di riserva determinata attrae il rapporto con l’illecito penale nell’alveo del concorso apparente di norme, da risolvere a favore della fattispecie penale in caso di rifiuti speciali o di condotta posta in essere da titolare di impresa.
La Corte ha altresì ritenuto inammissibili gli altri motivi: il secondo perché fondato su una non consentita rivalutazione delle prove, il terzo per mancanza di interesse, essendo la pena irrogata inferiore al minimo edittale, e il quarto perché la particolare tenuità del fatto era stata implicitamente esclusa dalla motivazione, che valorizzava la pluralità e la reiterazione delle condotte.
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Nota della Redazione
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