Porto di coltello a farfalla: inammissibile il ricorso per aspecificità (Cass. pen. Sez. VII n. 22489 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 il porto di un coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama, anche se manuale. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato, senza confrontarsi con le ragioni argomentative della decisione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 187 Cod. della strada e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 1500 euro di ammenda per il reato di porto in luogo pubblico di un coltello a farfalla senza giustificato motivo. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori ufficiosi, alla configurabilità della lieve entità del fatto e della causa di non punibilità per particolare tenuità, nonché al trattamento sanzionatorio e alla maturazione del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando l’infondatezza delle doglianze proposte. In riferimento al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui integra il reato di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen. il porto di un coltello a serramanico con sistema di blocco della lama, anche se manuale, come nel caso del cosiddetto coltello a farfalla, citando Sez. 1, n. 20705 del 2014. Ha inoltre precisato che, in ragione del principio devolutivo, l’eventuale riqualificazione del fatto non era devoluta e che l’assenza di allegazioni circa un impiego lecito dello strumento rendeva ininfluente la circostanza.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha evidenziato che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito costituisce causa di genericità del motivo per il giudizio di legittimità, poiché la censura deve colpire uno dei vizi tassativamente indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). Ha richiamato il costante orientamento secondo cui il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, citando Sez. 1, n. 13630 del 2019.
In relazione al quarto motivo, la Corte ha ritenuto palesemente infondata la doglianza relativa alla motivazione del trattamento sanzionatorio, osservando che la pena detentiva inflitta era inferiore al minimo edittale grazie alla massima riduzione per le attenuanti generiche, con conseguente onere motivazionale minimo, conformemente al principio richiamato da Sez. 3, n. 42121 del 2019. Anche la pena pecuniaria, prossima al minimo edittale, non richiedeva una motivazione più ampia.
Il quinto motivo è stato infine ritenuto infondato, in quanto il reato, commesso il 14 marzo 2021, risulta soggetto al regime di sospensione della prescrizione previsto dagli artt. 161-bis cod. pen. e 344-bis cod. proc. pen. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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