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Sanzione accessoria non negoziabile nel patteggiamento: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 17321 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. Ne consegue che, ove la durata della sanzione amministrativa accessoria concordata sia inferiore al minimo edittale previsto dalla legge, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla detta clausola, ferma restando la definitività del patteggiamento sulla pena, con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della durata della sanzione nel rispetto dei criteri legali.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari di Bologna applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 285/1992, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità e disponendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi, nonostante il veicolo appartenesse a persona estranea al reato.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo la violazione della durata minima della sanzione amministrativa accessoria, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere disposta in misura non inferiore ai due anni.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che l’art. 186, comma 2, lett. c, del Codice della strada prevede che all’accertamento del reato consegua sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni, con raddoppio della stessa qualora il veicolo appartenga a persone estranee al reato. Il comma 2-quater della medesima disposizione estende l’applicazione delle sanzioni accessorie anche alla sentenza di patteggiamento.

Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite Savin, la Corte ha precisato che la sanzione amministrativa accessoria non è riconducibile alle categorie di pena e non è, pertanto, negoziabile dalle parti. La clausola con cui le parti ne concordano la durata deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità, in conformità con la giurisprudenza successiva (Sez. F, n. 24023 del 2020, Rojas; Sez. 4, n. 48556 del 2023).

Poiché la durata concordata di sei mesi risultava inferiore al minimo edittale di due anni, la clausola relativa alla durata della sanzione accessoria è stata dichiarata tamquam non esset. La Corte ha tuttavia escluso che l’illegalità della sanzione accessoria determini l’annullamento dell’intero accordo pattizio, trattandosi di sanzione amministrativa e non di misura di sicurezza: resta ferma, quindi, la definitività del patteggiamento sulla pena.

La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Bologna per la rideterminazione della stessa nel rispetto dei criteri legali, in persona fisica diversa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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