Reati satellite e divieto di reformatio in peius nel rinvio esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 38201 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice chiamato a rideterminare la pena ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, in applicazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento e non può rimettere in discussione le questioni già decise. Qualora il pubblico ministero non abbia impugnato il provvedimento, l’annullamento pronunciato su ricorso del condannato preclude al giudice del rinvio ogni modifica in peius del trattamento sanzionatorio: la reformatio in peius è dunque vietata anche in sede esecutiva.

Il Fatto

Il condannato ha presentato istanza di rideterminazione della pena, chiedendo che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, fosse ricalcolato l’aumento inflitto a titolo di continuazione per i reati satellite oggetto di una precedente sentenza di condanna. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, ritenendo che l’aumento dovesse essere determinato considerando soltanto la misura della pena base del delitto più grave.

La prima sezione della Corte di cassazione ha annullato quel provvedimento, disponendo un nuovo giudizio per la rivalutazione del trattamento sanzionatorio. In sede di rinvio il Tribunale ha rideterminato la pena, ma la Cassazione ha annullato anche questa seconda ordinanza per violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Pizzone. Il Tribunale, nel terzo giudizio, ha rigettato l’istanza confermando la pena complessiva originaria, e il condannato ha proposto nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione non si è uniformato al principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento del 2 dicembre 2024, resa in conformità a Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01. Secondo tale principio, il giudice, anche adito ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel determinare la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

L’ordinanza impugnata si è limitata ad avallare la quantificazione complessiva dell’aumento operata dal giudice della cognizione, ritenendola corretta e non più modificabile. Ha così trascurato che la sentenza di annullamento del 30 gennaio 2024 aveva imposto la rideterminazione degli aumenti in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., limitatamente ai reati satellite investiti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per le sostanze cosiddette pesanti.

La sentenza di annullamento del 2 dicembre 2024 esigeva non solo l’individuazione dei singoli aumenti correlati a tutti i reati satellite, ma anche la loro specifica giustificazione, così da rendere comprensibili le ragioni di pene diverse per ogni singola violazione. Il Tribunale, invece, ha confermato la pena complessiva inflitta dalla sentenza di condanna, pari ad anni 8 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.

La Corte rileva un ulteriore profilo di illegittimità. Nel rigettare l’istanza, il Tribunale ha peggiorato il trattamento sanzionatorio già determinato dall’ordinanza del 19 settembre 2024, che aveva quantificato la pena detentiva complessiva in anni 7 di reclusione. Poiché il pubblico ministero non aveva proposto ricorso per cassazione sulla pena detentiva, l’annullamento è stato disposto in accoglimento del ricorso del condannato, con conseguente impossibilità per il giudice del rinvio di modificare la pena in peius.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, che dovrà colmare le individuate lacune motivazionali nel rispetto dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *