Opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato e divieto di (Cass. pen. Sez. IV n. 36915 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura di mezzo di impugnazione ed è soggetta al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius. È pertanto illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’opposizione rigetti l’istanza per motivi diversi da quelli posti dal primo giudice a fondamento della dichiarazione di inammissibilità. La ratio risiede nell’incidenza del diritto alla difesa gratuita sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale, cui la controversia è accessoria: trovano applicazione, fin dove possibile, i principi e le regole dell’ordinamento processuale penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta per la mancanza della certificazione consolare richiesta dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sostituibile con autocertificazione in assenza di dimostrazione dell’infruttuoso tentativo di acquisizione.
Investito dell’opposizione, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale rigettava il ricorso. Riteneva sanata la citata omissione per effetto della successiva presentazione dell’istanza all’autorità consolare, ma fondava il rigetto su una ragione diversa: la mancata indicazione del reddito complessivo dei familiari conviventi. Il ricorrente ha impugnato per cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce la natura dell’opposizione in materia di spese di giustizia. Il rimedio dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, pur straordinario e atipico, appartiene all’area degli strumenti impugnatori, con i quali si fa valere una censura avverso un atto decisorio. Ne deriva l’applicabilità dei principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio in peius.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, formatosi dopo una iniziale oscillazione: Sez. IV n. 12491 del 02/03/2011, Sez. IV n. 18697 del 21/03/2018 e Sez. IV n. 2402 del 09/01/2025. La ratio è esplicitata nelle pronunce citate: nelle controversie sull’ammissione alla difesa gratuita, pur non difettando un profilo patrimoniale, assume peso decisivo la circostanza che il diritto discusso si riverbera sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
Poiché la controversia è accessoria rispetto al processo penale, la Corte ritiene razionale applicare, fin dove possibile, i principi e le regole propri dell’ordinamento penale. Ne consegue il principio per cui è illegittimo il rigetto dell’opposizione per motivi diversi da quelli che avevano sorretto il diniego del primo giudice.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva negato il beneficio per la mancanza della presentazione dell’istanza all’autorità consolare in ordine ai redditi percepiti all’estero, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il giudice dell’opposizione, ritenuta sanata quella omissione, ha giustificato il rigetto su una ragione del tutto diversa: la mancata indicazione dei redditi della familiare convivente. Il provvedimento ha così introdotto una motivazione diversa e non consentita.
L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio da condurre sulla base dei principi affermati.
Nota della Redazione
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