Rogatoria “aperta”: legittimo il sequestro del conto non elencato nella domanda di assistenza (Cass. pen. 1323/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 1323 del 13 gennaio 2026 (camera di consiglio del 25 novembre 2025, R.G.N. 32619/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Angelo Costanzo
Il principio di diritto
In materia di assistenza giudiziaria internazionale (artt. 724 e 725 cod. proc. pen.), la rogatoria passiva formulata come richiesta “aperta” — con l’indicazione delle relazioni bancarie «con particolare riferimento» a determinati conti — ha carattere non tassativo e non esclude il sequestro di conti diversi da quelli espressamente elencati. Spetta all’autorità giudiziaria italiana valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione e il mantenimento della misura reale, impugnabile con il riesame dinanzi ad essa.
Il fatto
Su domanda di assistenza giudiziaria internazionale dell’Autorità svizzera (Canton Ticino), che chiedeva di identificare le relazioni bancarie «con particolare riferimento» ad alcuni conti e di sequestrare valori fino a 570.000 euro, la Procura di Biella disponeva ex artt. 253, 255 e 258 cod. proc. pen. il sequestro presso banche, esteso anche a un conto corrente non espressamente elencato nella rogatoria. Il Tribunale del Riesame di Torino confermava il decreto. La difesa ricorreva per cassazione, deducendo l’assenza di una valida richiesta preesistente e l’erronea qualificazione della rogatoria come “aperta”.
La motivazione
La Corte richiama la distinzione tra la fase della decisione della misura reale e quella della sua esecuzione, ricordando che spetta all’autorità giudiziaria italiana valutare le condizioni legittimanti la misura, impugnabile mediante riesame (Sez. Un. n. 21420/2003). Esaminato per primo il secondo motivo, ritenuto assorbente, la Corte osserva che la formula «con particolare riferimento» ai conti indicati denota un’elencazione non tassativa, che non esclude il sequestro di conti diversi: l’estensione al conto ulteriore è quindi legittima, trattandosi di documentazione necessaria all’accertamento dei fatti indicati nell’ordine di indagine europeo, e rientrando esso tra i «menzionati conti» cui la domanda fa riferimento.
Ne consegue l’infondatezza anche del primo motivo: data la natura “aperta” della richiesta del 26 marzo 2025, non occorreva alcuna integrazione o ratifica postuma, e l’atto successivo del 24 luglio 2025 costituisce mera formalizzazione del sequestro, non un atto adottato su richiesta di estensione. Il decreto della Procura di Biella è dunque pienamente legittimo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La decisione conferma che, nell’esecuzione di rogatorie passive, la formula “con particolare riferimento” va letta come apertura e non come elenco chiuso: l’autorità italiana può estendere il sequestro a conti non nominati, purché funzionali all’accertamento richiesto. Sul piano dei rimedi, resta fermo che la contestazione delle condizioni della misura si propone con il riesame davanti al giudice italiano, unico competente a valutarne adozione e mantenimento, salvi i rimedi previsti nello Stato richiedente.
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