Omessa motivazione su specifiche doglianze difensive in appello: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 6 n. 8986 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorre quando il giudice di appello, a fronte di specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività, ometta di esaminarle, limitandosi a una mera trascrizione del percorso argomentativo della sentenza di primo grado o a un richiamo per relationem che non si confronti criticamente con le deduzioni difensive. Tale obbligo non sussiste per quegli argomenti manifestamente superflui, non pertinenti, generici o palesemente infondati. La motivazione “meramente apparente” o “graficamente inesistente” determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Il Fatto
Con sentenza del 18 aprile 2024, il Tribunale di Imperia dichiarava due imputati responsabili del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., per aver simulato l’interruzione dell’attività aziendale della società di cui erano amministratrice e socio, inducendo i dipendenti alle dimissioni per poi riassumerli alle dipendenze di altra società a loro riconducibile. L’obiettivo era ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014, conseguendo un risparmio di quasi novantamila euro. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 4 giugno 2025, confermava la condanna, e gli imputati ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano il vizio di motivazione per omissione, non avendo i giudici del gravame esaminato specifiche deduzioni in punto di responsabilità. Nel valutare il motivo, la Sesta Sezione Penale richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di obbligo motivazionale del giudice di appello. Il vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile quando le argomentazioni a fondamento della responsabilità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze decisive, e si identifica con l’assoluto ripudio dell’esame delle censure proposte.
La Corte precisa che il giudice dell’impugnazione non deve esaminare argomenti manifestamente superflui, non pertinenti, generici o infondati, e che il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado non rende di per sé immune la decisione dal vizio. Nel caso di doppia conforme, l’assenza di una specifica valutazione dei motivi di appello e l’esclusivo riferimento alla sentenza di primo grado, senza soppesare la fondatezza delle argomentazioni difensive, integra il vizio di mancanza di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva reso una motivazione “meramente apparente” e “graficamente inesistente”, traducendosi in una mera trascrizione del tracciato argomentativo del primo giudice. Essa era rimasta silente su una parte consistente degli argomenti difensivi, tra cui la circostanza che una lavoratrice avesse percepito il TFR di 90 mila euro al momento delle dimissioni, che la novazione soggettiva del rapporto non fosse simulata e che la nuova società avesse stipulato contratti più vantaggiosi e remunerativi.
La Corte di appello non aveva inoltre valutato le deduzioni relative alla diversa compagine societaria, essendo il socio di maggioranza un soggetto terzo, gestore effettivo della nuova società, né aveva giustificato la mancata considerazione dell’esborso di somme superiori a quelle che gli imputati avrebbero fraudolentemente risparmiato. Queste obiezioni avrebbero meritato quantomeno un’argomentata giustificazione della loro infondatezza.
La Corte di cassazione ritiene, pertanto, che l’elusione dell’obbligo di motivazione radichi il dedotto vizio, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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