Condotte riparatorie e offerta reale: no all’attenuante senza forme civilistiche (Cass. pen. Sez. VII n. 2877 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen., la procedura di valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469 cod. proc. pen., condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato. È pertanto ostativa la richiesta espressa del pubblico ministero di non applicazione dell’istituto. L’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, può essere riconosciuta solo se l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, sì da consentirle di valutarne l’idoneità e al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità a effettiva resipiscenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa per il tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della causa estintiva del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che entrambi i motivi risultano meramente riproduttivi di censure già disattese con corretti argomenti dal giudice di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale — richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 39252 del 22/06/2021, Rv. 282133) — ha sottolineato che in tema di estinzione del reato per condotte riparatorie la procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta è quella prevista dall’art. 469 cod. proc. pen., condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell’imputato. Ne consegue che è ostativa la richiesta espressa del pubblico ministero di non applicazione dell’istituto.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556-01) secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., quando la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, può essere riconosciuta solo se l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa.
Tale modalità consente alla persona offesa di valutare l’idoneità della somma a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla, e al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità a una effettiva resipiscenza del reo. Nel caso di specie il difensore si è limitato a inviare alla persona offesa una lettera di scuse con offerta risarcitoria e un vaglia postale non accettato. Né risulta allegata al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la e-mail che il ricorrente assume di aver inviato alla persona offesa.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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