Inammissibile il ricorso avverso sentenza di concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 3141 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale. Il concordato in appello, per il diverso contenuto dell’accordo che si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, ha fisionomia distinta dall’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., con ipotesi di annullamento più limitate rispetto all’art. 448-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 13 luglio 2023, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta all’imputato in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo violazione di legge in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. La questione riguarda i limiti di ammissibilità dell’impugnazione avverso una sentenza emessa con il rito del concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha premesso che il ricorso è proposto con motivo non consentito e deve perciò essere dichiarato inammissibile. Il regime dell’impugnazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è stato ricostruito in termini rigorosi: l’ammissibilità è circoscritta ai profili attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. A supporto la Corte richiama Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019.
Il percorso argomentativo valorizza la differenza strutturale tra il concordato in appello e l’applicazione della pena su richiesta. Nel primo l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa. Da qui la possibilità, in quest’ultimo caso, di proporre ricorso per cassazione pure per la qualificazione giuridica.
Ne deriva che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen., perché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena. Questa costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, purché non tardivo, la Corte deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità è stata quindi pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità sono seguite per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.