Opposizione a cartella conosciuta tramite estratto di ruolo: difetto di interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 3 n. 19022 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione della cartella di pagamento conosciuta esclusivamente tramite estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella stessa, e relativamente al credito in essa riportato, non anche per dedurre fatti estintivi successivi, quale la prescrizione del credito. Non è configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione. L’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica, deve essere dimostrato dall’opponente, anche alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
Il Fatto
L’opponente proponeva innanzi al Giudice di pace opposizione avverso due cartelle di pagamento, relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo l’omessa notifica dei verbali e degli atti prodromici, nonché l’intervenuta prescrizione dei crediti. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, dichiarando estinti i crediti per prescrizione. Il Tribunale, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’opposizione inammissibile per intervenuta decadenza dal termine di cui all’art. 204-bis cod. proc. pen. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rileva che la proposta di definizione del ricorso formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ. non può essere confermata, in quanto basata su un presupposto fattuale inesatto, e procede all’esame diretto degli atti di causa, reso possibile dalla denuncia di un error in procedendo. Dall’esame dell’atto di citazione emerge che l’opponente aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza delle cartelle solo a seguito di una visura della propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione, ossia tramite estratto di ruolo, e non in seguito ad una loro notificazione.
La Corte richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, che ha inserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, specifica la natura dell’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Tale disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, si applica anche ai processi pendenti, ponendo a carico dell’opponente l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato né dimostrato la sussistenza di un interesse ad agire, né nei giudizi di merito né in sede di legittimità. La Corte precisa che tale interesse non può desumersi dalla mera formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalle cartelle, in quanto l’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo per far valere vizi propri della notifica e relativamente al credito, e non per dedurre fatti estintivi successivi, in assenza di iniziative esecutive. Difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta.
La Corte dispone quindi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per carenza di interesse ad agire. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione della sopravvenienza normativa, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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