Continuazione e sanzioni sostitutive: la motivazione del diniego di lavoro di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. IV n. 21281 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice è tenuto a individuare il reato più grave, a determinare la pena base e a motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un impegno motivazionale proporzionato all’entità degli aumenti e tale da consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di surrettizi cumuli materiali. L’aumento di pena di entità particolarmente contenuta non richiede una specifica e analitica giustificazione, essendo escluso in radice qualsiasi profilo di abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. In tema di sanzioni sostitutive, il giudice deve procedere a un giudizio prognostico, fondato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., volto a verificare se la misura alternativa sia più idonea alla rieducazione del condannato e, al contempo, idonea ad assicurare la prevenzione del rischio di recidiva, potendone negare l’applicazione in presenza di fondati motivi ostativi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal primo Giudice nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 590-bis, commi 1 e 6, 590-ter, cod. pen., e art. 189, comma 7, cod. strada. Avverso la sentenza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancanza di specifica motivazione sull’entità degli aumenti applicati in sede di continuazione e il vizio di motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis l. 689/1981.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, in tema di reato continuato, e ha rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. In particolare, la sentenza impugnata ha valorizzato la particolare gravità del fatto principale e la rilevanza del reato satellite di omissione di soccorso, evidenziando come, in esito all’assorbimento dell’ipotesi di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada nell’aggravante di cui all’art. 590-ter cod. pen., sia stata operata una riduzione del trattamento sanzionatorio, con conseguente rideterminazione in diminuzione dell’aumento per la continuazione, quantificato in soli due mesi di pena detentiva. La Corte ha precisato che tale incremento, di entità particolarmente contenuta, non richiede una specifica e analitica giustificazione, essendo escluso in radice qualsiasi profilo di abuso del potere discrezionale (cfr. Sez. 6, n. 44428 del 2022).
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente si è limitato a denunciare la pretesa carenza motivazionale, senza dedurre alcun concreto profilo di irragionevolezza o sproporzione dell’aumento applicato, né censurare il quantum della pena nel suo complesso, sicché la doglianza si risolve in una critica meramente formale e generica, implicando una sostanziale acquiescenza alla pena finale irrogata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa al diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte territoriale ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Sez. 5, n. 17959 del 2024), secondo cui il giudice deve procedere a un giudizio prognostico, fondato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., volto a verificare se la misura alternativa sia più idonea alla rieducazione del condannato e, al contempo, idonea ad assicurare la prevenzione del rischio di recidiva. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la concedibilità della misura sostitutiva all’esito di una valutazione incentrata sulla personalità dell’imputato, desunta da molteplici precedenti, anche in materia di circolazione stradale, ritenuti indicativi di una prognosi sfavorevole quanto al rispetto delle prescrizioni e all’effettiva funzione rieducativa della sanzione alternativa.
La Corte ha infine precisato che la mancata allegazione della documentazione attestante la disponibilità di enti o i contatti con l’Ufficio di esecuzione penale esterna non riveste carattere determinante rispetto al giudizio prognostico negativo fondato su dati ben più significativi attinenti alla personalità del condannato. Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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