Strada vicinale ex collatione privatorum agrorum e ripartizione spese di manutenzione (Cass. civ. Sez. II n. 15816 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La strada privata formata mediante conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari frontisti è oggetto di comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum, con la conseguenza che ciascun conferente è comproprietario dell’intero sedime e non della sola porzione conferita. La qualificazione come strada vicinale ad uso pubblico richiede l’accertamento, demandato al giudice di merito, dell’utilizzo da parte di una generalità di cittadini, non essendo sufficienti mere indicazioni formali quali la cartellonistica o la presenza di passi carrabili. L’accertamento incidentale della servitù di passaggio a favore dei frontisti non conferitari giustifica la loro partecipazione alla ripartizione delle spese di manutenzione. Il mancato scioglimento della comunione risponde al disposto dell’art. 1112 cod. civ. quando la divisione farebbe cessare il bene dall’uso cui è destinato.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio, unitamente ad altri soggetti, la società ricorrente, chiedendo l’accertamento dei criteri di ripartizione delle spese di manutenzione di una strada privata di lottizzazione, formata con reciproci conferimenti di porzioni di terreno e gravata, secondo l’atto di citazione, da uso pubblico. La società convenuta si costituiva chiedendo l’accertamento di una servitù di passaggio sulla propria quota, subordinatamente la riduzione della stessa, ovvero lo scioglimento della comunione. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando la strada come oggetto di comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum tra i proprietari conferenti e come gravata da servitù di passaggio a favore delle proprietà frontistanti non conferitarie, respingendo le domande riconvenzionali. La Corte d’Appello confermava la sentenza. Avverso la decisione la società soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolato su dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la natura pubblica della strada, rilevando che la definizione di strada rileva non tanto per la titolarità pubblica o privata del sedime, ma per la destinazione ad uso pubblico di quella superficie. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno escluso l’uso pubblico sulla base degli elementi istruttori, in particolare la mancanza di utilizzo da parte di una generalità di cittadini e l’assenza del consorzio obbligatorio previsto dall’art. 14 legge n. 126/1958.

Quanto alla domanda di scioglimento della comunione, la Corte ha ravvisato la corretta applicazione dell’art. 1112 cod. civ., in quanto la strada costituisce un nuovo bene in comproprietà pro quota e la divisione renderebbe non più fruibile il bene in conformità dell’uso cui è destinato, essendo l’intero sedime destinato al transito per la destinazione industriale dell’area. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di ultrapetizione, rilevando che l’accertamento incidentale della servitù di passaggio a favore dei frontisti non conferitari era giustificato dall’interpretazione della domanda riconvenzionale proposta dalla società ricorrente, attività demandata al giudice di merito. Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’uso anomalo della strada, per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato quando la questione fosse stata introdotta nel giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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