Rifiuto accertamenti tossicologici: fattispecie autonoma e niente concorso apparente (Cass. pen. n. 18341 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, costituisce una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di rifiuto dell’accertamento alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, posto che il rinvio operato dalla prima norma al comma 7 dell’art. 186 riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Non è configurabile un concorso apparente di norme ai sensi dell’art. 15 cod. pen., atteso che le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e non si pongono tra loro in rapporto di specialità, con ogni conseguenza in ordine all’aumento di pena previsto dall’art. 81 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna, vedeva confermata la pronuncia dalla Corte d’appello della stessa città in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, commessi in un’unica occasione. La contestazione riguardava il rifiuto di sottoporsi sia all’accertamento del tasso alcolemico sia a quello tossicologico. Nell’impugnare la sentenza d’appello, la difesa aveva invocato l’esclusione del concorso formale eterogeneo tra i due reati e la conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che le due condotte integrassero un’ipotesi di concorso apparente di norme.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente valutato l’ammissibilità del ricorso, rilevando come il motivo proposto risultasse aspecifico, limitandosi a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata. Sotto questo profilo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto non prospettava deduzioni concrete e circostanziate.
Nel merito, la Corte ha comunque esaminato la questione, ritenendo il motivo anche manifestamente infondato. Ha chiarito che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada integra una fattispecie incriminatrice autonoma rispetto a quella di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Il rinvio operato dall’art. 187, comma 8, al comma 7 dell’art. 186 cod. strada, ha precisato la Corte, riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non la struttura dell’illecito. Le due fattispecie tutelano beni giuridici differenti: la prima sanziona la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; la seconda riguarda l’accertamento della guida in stato di ebbrezza.
Non sussistendo tra le norme un rapporto di specialità, è stato escluso il concorso apparente ai sensi dell’art. 15 cod. pen., con la conseguente applicabilità dell’aumento di pena per il concorso di reati previsto dall’art. 81 cod. pen. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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