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Prescrizione sospesa dalla legge Orlando per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Cass. pen. n. 18346 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di computo della prescrizione, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. legge Orlando), continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, anche dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per tali reati, il termine di prescrizione resta sospeso, tra il primo e il secondo grado di giudizio, per il periodo intercorrente tra il termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, nelle conformi sentenze di merito, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza e provocato un incidente stradale il 26 ottobre 2019. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 29 ottobre 2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ricorreva in Cassazione deducendo quattro motivi riguardanti la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la prova dello stato di ebbrezza, l’accertamento dell’incidente e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 2025 (ud. 12 dicembre 2024), la quale ha stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, nonostante la modifica introdotta dalla legge n. 134 del 2021.

Nel caso di specie, il reato era stato commesso il 26 ottobre 2019, quindi nel periodo di vigenza della disciplina transitoria. La Corte ha pertanto escluso che, alla data di emissione della sentenza di appello (30 ottobre 2025), fosse decorso il termine di prescrizione, dovendosi computare, fra il primo ed il secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla disposizione richiamata.

Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, gravando sulla difesa l’onere di dimostrare vizi di strumentazione o errori nell’accertamento. Ha inoltre confermato che la nozione di incidente stradale ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, comprende qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione e possa provocare pericolo alla collettività, come il tamponamento accertato.

Infine, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata in punto di esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, avendo la Corte territoriale valorizzato il disvalore oggettivo della condotta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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