Rinnovazione dibattimentale in appello: potere discrezionale e insindacabilità (Cass. pen. Sez. VII n. 22380 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in sede di giudizio di appello ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. L’esercizio del potere di rinnovazione, per la sua natura discrezionale, si sottrae allo scrutinio di legittimità, purché la decisione del giudice di appello offra una struttura argomentativa che evidenzi, in caso di mancata ammissione, l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità. Solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, dando conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 20/05/2025, deducendo cinque motivi di doglianza: omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza in appello; violazione degli artt. 192, 546 lett. e) e 603 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in conformità con il costante orientamento di legittimità, ha rammentato che la rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, come già affermato dalle Sezioni Seste nelle pronunce citate.
Quanto all’esercizio del potere di rinnovazione istruttoria, la Corte ne ha ribadito la natura discrezionale, sottraendolo allo scrutinio di legittimità nei limiti in cui la decisione del giudice di appello presenti una struttura argomentativa che evidenzi, per il caso di mancata rinnovazione, l’esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità: ciò è avvenuto nel caso di specie.
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo l’imputato ricevuto notifica a mani proprie del decreto di citazione innanzi alla Corte d’appello. I motivi afferenti all’affermazione della penale responsabilità sono stati, invece, valutati del tutto generici e privi di specificità censoria, a fronte di un apparato argomentativo congruo e adeguato, esente da vizi logici, basato su corretti criteri di inferenza e convergente con quello del Tribunale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.