Inammissibile il ricorso per censura sulla dosimetria della pena (Cass. pen., Sez. VII, n. 22382 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, allorché la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Analoga valutazione vale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che può essere fondato anche soltanto sui precedenti penali dell’imputato, esprimendo in tal modo un implicito giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Il Fatto
Il ricorrente, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, cod. strada, 187, comma 8, cod. strada e 116, comma 15, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, lamentando la dosimetria della pena.
In particolare, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto congrua la pena inflitta in primo grado, evidenziando come la stessa non potesse essere suscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della entità dei fatti e della negativa personalità dell’imputato, gravato di plurimi precedenti penali.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
La Corte ha altresì richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la determinazione della pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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