Guida in stato di ebbrezza: inammissibile il sindacato di merito sulla prova della conduzione (Cass. pen. n. 22353 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti un sindacato sulla valutazione del compendio probatorio attinente alla sussistenza della prova della qualità di conducente del veicolo, laddove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su elementi fattuali. Al giudice di legittimità sono, infatti, precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, cod. strada. Con il ricorso veniva dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità e, in particolare, alla prova che il ricorrente fosse alla guida dell’autovettura, essendo stato rinvenuto riverso sul marciapiede a una certa distanza dal veicolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, evidenziando che il ricorrente contestava l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio, sollecitando un sindacato non consentito in sede di legittimità. L’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito non possono essere rimessi alla Corte di Cassazione, se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
La Corte ha richiamato il principio per cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 2015).
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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