Il riesame non sana la motivazione carente del sequestro probatorio (Cass. pen. Sez. 2 n. 17645 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio, il decreto genetico deve essere motivato, sia pur concisamente, con l’indicazione delle ragioni per cui i beni siano qualificabili come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria perseguita. Il giudice del riesame, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato, non può supplire alle carenze motivazionali del provvedimento del Pubblico Ministero individuando autonomamente le finalità probatorie, trattandosi di prerogativa riservata all’accusa. L’ordinanza che, sul punto, si risolva in una motivazione meramente apparente è annullabile senza rinvio, non essendo i vizi suscettibili di integrazione in sede di rinvio.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto il sequestro probatorio di un video registratore digitale e di cinque telecamere di sorveglianza nei confronti di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 617-bis e 316-ter cod. pen..

Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sesta Sezione, aveva confermato il decreto di sequestro, dichiarando l’incompetenza territoriale per il solo reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Avverso tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la mera apparenza della motivazione del decreto genetico e l’illegittimità del sequestro esplorativo.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha preliminarmente ricordato che, in materia di sequestro, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente del provvedimento, ma non l’illogicità manifesta. Ha quindi richiamato il principio secondo cui il giudice del riesame è chiamato a verificare il fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.

La Corte ha ribadito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che dia conto delle ragioni della qualificazione dei beni come corpo del reato o cose pertinenti e della specifica finalità probatoria. Ha inoltre evidenziato che il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del decreto genetico, individuando autonomamente le finalità probatorie, trattandosi di prerogativa riservata al Pubblico Ministero.

Con la sentenza di annullamento del 15 maggio 2025, la Sesta Sezione aveva già rilevato la carenza motivazionale del provvedimento, sia in ordine alla puntuale individuazione del fumus del reato per il quale il sequestro era stato disposto, sia con riguardo alle esigenze investigative. In particolare, non era stato chiarito se il sequestro trovasse giustificazione nel reato di cui all’art. 617-bis cod. pen. ovvero in quelli di cui agli artt. 316-ter o 615-bis cod. pen.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale aveva fatto erroneo riferimento ad un inesistente decreto di “convalida” e si era limitato a richiamare una comunicazione di notizia di reato e una nota del Pubblico Ministero depositata successivamente. La Corte ha ritenuto che il vizio di mancanza di motivazione non fosse stato effettivamente colmato, risolvendosi l’ordinanza in una motivazione meramente apparente. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto di sequestro, con restituzione degli effetti sequestrati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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