Guida senza patente, la recidiva biennale richiede la prova dell’accertamento definitivo (Cass. pen. n. 21978 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 8/2016, a escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente la mera contestazione dell’illecito amministrativo, essendo necessario il suo accertamento definitivo. La prova della definitività, che grava sull’accusa, può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione. Non è pertanto necessaria un’attestazione documentale, essendo sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata deduzione, da parte dell’imputato, di aver presentato ricorso avverso la sanzione o richiesta di oblazione non respinta.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 per aver condotto un ciclomotore senza patente, mai conseguita, ritenendo il fatto non sussistente. Il giudice di merito aveva escluso la responsabilità valorizzando il possesso di una patente estera, oggetto di istanza di conversione, e la mancata prova della definitività della precedente contestazione amministrativa elevata nei confronti dell’imputato.
Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina, deducendo l’erronea omissione di valutazione del valore probatorio del verbale di contestazione, rispetto al quale non risultavano presentati ricorsi o richieste di oblazione, nonché l’illogicità della motivazione in ordine alla normativa applicabile e alla mancata acquisizione della patente estera e dell’istanza di conversione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito la ricorribilità per cassazione della sentenza di proscioglimento per fattispecie contravvenzionale, trattandosi di reato per cui è prevista la citazione diretta ai sensi dell’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), l. n. 114/2024, che ha limitato il potere di appello del pubblico ministero.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di guida senza patente, l’integrazione della recidiva nel biennio richiede il definitivo accertamento dell’illecito depenalizzato, non essendo sufficiente la mera contestazione. Ha precisato che la prova della definitività, pur gravando sull’accusa, può essere fornita anche senza attestazione documentale, mediante elementi di sicuro valore probatorio cui risalire in assenza di allegazioni contrarie dell’interessato, quali la mancata presentazione di ricorso o di richiesta di oblazione.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato come, rispetto alla precedente contestazione amministrativa, non risultassero ricorsi o richieste di oblazione, come attestato nell’informativa di reato presente in atti, costituente piena prova nel giudizio abbreviato. Tale elemento, incidente sulla verifica della recidiva, necessitava di una nuova valutazione da parte del giudice di merito, imponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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