Detenzione di hashish, annullata l’assoluzione per motivazione contraddittoria (Cass. pen. Sez. IV n. 28490 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo non integra una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Ne consegue che non è l’imputato a dover provare l’uso personale, ma è la pubblica accusa a dover dimostrare la finalità di spaccio. Il possesso di un quantitativo che esorbita dal consumo personale non costituisce, da solo, prova decisiva della destinazione allo spaccio: occorrono altri elementi concordanti. Tuttavia, quanto maggiore è il quantitativo detenuto e il numero di dosi ricavabili, tanto più l’onere dimostrativo dell’accusa si affievolisce e diventa necessario valutare anche le capacità economiche del soggetto agente. Il giudice di merito deve apprezzare tutte le circostanze oggettive e soggettive, con valutazione sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Nel corso di un controllo a bordo di un treno in transito, la polizia giudiziaria, dopo la segnalazione dell’unità cinofila, sottoponeva a perquisizione personale il passeggero. Questi consegnava spontaneamente un involucro con un quantitativo minimo di hashish, ma nella tasca del giubbotto veniva rinvenuto un barattolo contenente altra sostanza del peso lordo di 76,5 grammi, con principio attivo di THC pari a circa 25 grammi, da cui erano ricavabili oltre mille dosi medie singole.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in esito a giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché il fatto non sussiste, ritenendo non provata la destinazione a terzi dello stupefacente. Il Procuratore Generale proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la finalità illecita della detenzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale. Il reato contestato, dopo il d.l. n. 123/2023, convertito nella legge n. 159/2023, rientra tra quelli per cui si procede con udienza preliminare. Il pubblico ministero aveva invece esercitato l’azione penale con citazione diretta ex art. 552 cod. proc. pen. e l’imputato aveva chiesto il rito abbreviato.

Richiamando l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato dalla legge n. 114/2024, la Corte ribadisce che le sentenze di proscioglimento per i reati elencati nell’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, sono inappellabili dal pubblico ministero e ricorribili per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., comprese quelle emesse in esito a giudizio abbreviato, secondo l’orientamento di Sez. 2, n. 17493 del 2025.

Nel merito, la Corte ricorda che la destinazione a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo del reato e non causa di non punibilità: l’onere di provare la finalità di spaccio grava sull’accusa (Sez. 6, n. 26738 del 2020). La prova può desumersi da qualsiasi dato indiziario dotato di rigore, univocità e certezza (Sez. 3, n. 24651 del 2023). Il quantitativo eccedente il consumo personale non è prova decisiva, ma concorre a fondare la conclusione dell’illiceità (Sez. 6, n. 11025 del 2013; Sez. 4, n. 31103 del 2008). Quanto maggiore è la quantità e il numero di dosi ricavabili, tanto più l’onere dimostrativo si affievolisce, imponendo di valutare anche le capacità economiche del soggetto (Sez. 3, n. 46610 del 2014).

Applicando tali principi, la Corte rileva che la motivazione assolutoria è viziata. Il Tribunale ha valorizzato la collaborazione dell’imputato, che avrebbe consegnato spontaneamente la droga: ma la stessa sentenza dà atto che il quantitativo maggiore fu trovato solo in esito alla perquisizione, sicché il dato è contraddittorio. Soprattutto, il Tribunale ha omesso di confrontarsi con il dato quantitativo e di approfondire il tema delle capacità economiche e delle ragioni di un acquisto unitario di una partita soggetta a deterioramento.

La sentenza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

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