Divieto di bis in idem e identità del fatto in dimensione storico-naturalistica (Cass. pen. Sez. IV n. 37973 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. e dagli art. 50 della Carta di Nizza e art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone di valutare l’identità del fatto in dimensione storico-naturalistica, avendo riguardo alla condotta, all’evento, al nesso causale e alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. L’identità del fatto non è esclusa dal rinvenimento dello stupefacente in due luoghi distinti ma prossimi, né da momenti di accertamento distinti ma ravvicinati. Il giudice deve verificare se i fatti materiali costituiscano un insieme inscindibilmente collegato nel tempo, nello spazio e per oggetto: la discontinuità spazio-temporale degli accadimenti segna il mutamento del fatto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 20 marzo 2025, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di marijuana rinvenuta in due partite: la prima il 13 aprile 2018 sotto la chiglia di una barca posta in area demaniale, la seconda il 14 aprile 2018 in un terreno nella disponibilità dell’imputato.

Per il secondo quantitativo l’imputato era già stato condannato con sentenza irrevocabile in altro processo. La difesa ha quindi dedotto, con il secondo motivo, la violazione del divieto di bis in idem, sostenendo che i giudici di merito avevano ricostruito la diversità del fatto facendo leva unicamente sui luoghi distinti del rinvenimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato i criteri elaborati dalla giurisprudenza interna e sovranazionale per individuare il fatto già giudicato. Le Sezioni Unite n. 34655 del 28.06.2005 hanno chiarito che occorre verificare la corrispondenza storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche nelle ipotesi di concorso formale di reati, come precisato dalla Corte cost. n. 200 del 2016.

Sul piano sovranazionale, la Corte e.d.u. (Zolotukhin c. Russia, 10.02.2009) ha escluso l’approccio fondato sulla sola qualificazione giuridica, imponendo di accertare se i fatti siano identici o sostanzialmente identici, ovvero indissolubilmente collegati nel tempo e nello spazio. La Corte di giustizia (Van Esbroeck, C-436/04; Van Straaten, C-150/05) ha posto al centro l’identità dei fatti materiali, intesi come insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate nel tempo, nello spazio e per oggetto, non richiedendosi l’identità dei quantitativi di stupefacente.

Il Collegio ha poi applicato questi principi al caso concreto. La condotta contestata è la detenzione, ovvero l’acquisizione di un autonomo potere di fatto sulla sostanza. Se questa si manifesta in un contesto spazio-temporale omogeneo, il bis in idem non è escluso dalla custodia dello stupefacente in due luoghi distinti ma prossimi, potendo trattarsi di un’unica partita o di un’unica condotta. Neppure i distinti momenti di accertamento, tra i quali non si rileva alcuna ulteriore condotta illecita, escludono di per sé l’identità del fatto.

La Corte d’appello, invece, ha fatto discendere la diversità del fatto puramente e semplicemente dai luoghi distinti del rinvenimento. Avrebbe dovuto valutare tutte le circostanze, unitamente alla contestualità spazio-temporale dagli stessi giudici segnalata, per stabilire se i due quantitativi fossero riconducibili a una comune detenzione, unitariamente acquisita. Sul punto questa Sezione ha già ritenuto l’identità del fatto nella detenzione di due quantitativi rinvenuti nel medesimo luogo a distanza di tre giorni, senza ulteriore azione illecita (Sez. IV n. 4103 del 06.12.2012, dep. 2013). Il secondo motivo è pertanto fondato, con annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Nota della Redazione

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