Obbligo di ridurre la velocità anche sotto il limite massimo in prossimità delle strisce pedonali (Cass. pen. n. 25489 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione stradale, la velocità deve essere commisurata non solo ai limiti tabellari ma anche alle condizioni concrete della strada, del traffico, della visibilità e del tempo, sicché anche una velocità formalmente inferiore al limite massimo può risultare colposa ove non consenta al conducente di mantenere il pieno controllo del veicolo e di arrestarlo dinanzi a ostacoli prevedibili. In prossimità degli attraversamenti pedonali permane un dovere rafforzato di attenzione e moderazione, non escluso dall’eventuale imprudenza dell’utente debole, salvo che questa presenti caratteri di assoluta eccezionalità, atipicità e imprevedibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ha confermato la declaratoria di responsabilità del conducente in relazione al reato di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis cod. pen.) per avere, alla guida di un’autovettura in orario serale, investito un pedone in prossimità di un attraversamento pedonale, omettendo di regolare la velocità malgrado la scarsa illuminazione e la pioggia battente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il conducente non avrebbe violato il limite di 50 km/h e che l’urto sarebbe dipeso dalla condotta improvvisa e imprevedibile del pedone, nonché contestando la mancata verifica dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito e la motivazione sulla durata della sanzione accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che le censure si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura della dinamica del sinistro, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione dei giudici di merito esente da manifeste aporie logiche. La questione decisiva concerne non il mero rispetto del limite massimo di velocità, ma l’adeguatezza della condotta di guida rispetto alla situazione concreta, caratterizzata da orario serale, scarsa illuminazione, pioggia battente e prossimità di un attraversamento pedonale.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui l’obbligo imposto dall’art. 141 cod. strada non si esaurisce nel mantenimento di una velocità formalmente compatibile con il limite tabellare, ma impone di ridurla in misura tale da conservare il pieno controllo del veicolo e da poter arrestare la marcia entro lo spazio utile di avvistamento. In prossimità degli attraversamenti pedonali, la presenza di un pedone non costituisce evento eccentrico o imprevedibile, ma rischio tipico governato dalla regola cautelare violata, come confermato dai precedenti citati (Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022; Sez. 4, n. 33984 del 15/09/2021; Sez. 4, n. 24837 del 25/06/2021).
Quanto alla causalità della colpa, la Corte ha escluso che la motivazione impugnata abbia utilizzato una regola di giudizio retrospettiva fondata sul solo verificarsi dell’evento. La verifica del comportamento alternativo lecito è stata correttamente compiuta in prospettiva ex ante: la riduzione della velocità avrebbe consentito al conducente di avvistare tempestivamente il pedone e di evitare l’impatto, essendo stato motivatamente escluso il carattere repentino e imprevedibile della sua comparsa sulla traiettoria del veicolo.
La Corte ha infine ritenuto sufficiente la motivazione sulla durata della sospensione della patente, determinata in nove mesi. La determinazione della sanzione accessoria risponde a presupposti autonomi rispetto alla commisurazione della pena detentiva, essendo correlata alla gravità della violazione e alle esigenze di prevenzione, sicché il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone di per sé una corrispondente riduzione della sua durata (v. art. 218, comma 2, cod. strada).
Nota della Redazione
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