Sequestro impeditivo di impianto e sindacato in cassazione sul periculum (Cass. pen. Sez. III n. 41415 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora è intrinseco all’idoneità della res ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o ad agevolarne altri, sicché non è richiesta la prognosi di un evento ulteriore. Il provvedimento deve però esporre un apparato motivazionale non stereotipato, che dia conto di un rischio concreto e attuale. Nel giudizio di legittimità, il controllo è circoscritto al solo vizio di violazione di legge, restando estranea ogni doglianza di merito. Il giudicato amministrativo preclude al giudice penale il sindacato sui soli profili esaminati e decisi dal giudice amministrativo, permanendo il potere-dovere di disapplicare l’atto illegittimo nei limiti degli artt. 4-5 legge n. 2248/1865, All. E.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 13 maggio 2025, aveva rigettato l’appello cautelare reale proposto nell’interesse del legale rappresentante di una società, avverso l’ordinanza dell’11 aprile 2025 che aveva respinto l’istanza di dissequestro dell’impianto di smaltimento. Il sequestro preventivo era stato disposto dal G.I.P. il 24 novembre 2020, perché il ricorrente era indagato per i reati di cui agli artt. 674 cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152/2006, per aver svolto attività di recupero e smaltimento in assenza di autorizzazione e con gravi carenze strutturali, oltre che per il delitto di art. 452-quaterdecies cod. pen.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per difetto di concretezza e attualità del periculum, la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente e, in via mediata, la prescrizione dei reati presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendosi nel ristretto perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen., che consente la deducibilità del solo vizio di violazione di legge. Sul fumus commissi delicti i giudici di legittimità ribadiscono che non occorrono i gravi indizi ma un quadro indiziario serio e coerente, ancorato a concrete risultanze. Nel caso di specie l’ordinanza valorizza elementi specifici come le carenze strutturali, i superamenti parametrici e la gestione con codici CER non pertinenti.
La censura sul fumus è inoltre inammissibile perché sollevata dopo il rinvio a giudizio, in fase dibattimentale. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’emissione del decreto che dispone il giudizio preclude la proposizione della questione sulla sussistenza del fumus, essendovi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza dell’accusa.
Quanto al periculum in mora, il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 36959 del 2021 sull’onere motivazionale, pur trattandosi di sequestro impeditivo. Il Tribunale esplicita che, in assenza di accorgimenti, la restituzione consentirebbe il ripetersi delle criticità ambientali: motivazione concisa ma concreta, che rispetta lo standard minimo. Non è integrata quella situazione di silenzio o apparenza motivazionale che sola giustifica il sindacato di legittimità.
Sui rapporti tra giudicato amministrativo e giudice penale, la Corte ricorda che la preclusione è relativa e limitata al decisum, permanendo il potere di disapplicare l’atto illegittimo. Il Collegio ha correttamente circoscritto l’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato ai profili formali, reputando non coperti i profili sostanziali.
Sull’attribuzione del codice CER, la Corte richiama la disciplina europea e la giurisprudenza della CGUE in cause riunite, secondo cui il detentore deve determinare la composizione del rifiuto e ricercare le sostanze pericolose ragionevolmente presenti. Nel caso dei ricorsi, le residue censure attingono il merito e sfuggono al sindacato di legittimità. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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