Esigenze cautelari e cessazione dell’agevolazione fiscale: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 32247 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il venir meno della norma agevolativa utilizzata per la condotta illecita non esclude, di per sé ed automaticamente, l’attualità e la concretezza del pericolo di recidiva, se il sodalizio ha dimostrato di saper riproporre il medesimo meccanismo in relazione ad altri benefici fiscali. La censura che stigmatizzi come congetturali le inferenze del giudice di merito, senza confrontarsi con i dati di fatto richiamati, è generica.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello del pubblico ministero, ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato gravemente indiziato di essere promotore e organizzatore di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia tributaria, mediante creazione di crediti d’imposta inesistenti indebitamente compensati, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta cautelare, condividendo la qualificazione giuridica e la gravità indiziaria ma ritenendo insussistente il requisito dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valorizzando il tempo trascorso dai fatti e la mancata proroga dell’agevolazione prevista dalla legge di stabilità n. 208/2015, in vigore fino al 31 dicembre 2023. Il Tribunale, in sede di appello, ha ritenuto il gravame ammissibile e fondato, applicando la misura. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di diritto: la deduzione dell’insussistenza dei gravi indizi o dell’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non è ammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente reitera l’eccezione di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per aspecificità dei motivi, già formulata dinanzi al Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha invece affrontato specificamente la questione, evidenziando come l’appellante non si sia limitato a richiamare la richiesta cautelare, ma abbia contestato i diversi punti della decisione del G.I.P. e svolto valutazioni degli elementi di fatto. Il motivo è pertanto manifestamente infondato e generico.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la censura è eccentrica rispetto agli argomenti valorizzati dal Tribunale. Il Collegio ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, evidenziando la dimensione della vicenda, le plurime condotte reiterate nel 2022 e 2023, la rete di relazioni illecite, il carattere sistematico e professionale dell’attività e la spregiudicatezza con cui l’indagato ha continuato ad operare pur conoscendo la pendenza delle indagini.
In particolare, il Tribunale ha spiegato perché non è dirimente la mancata proroga della legge di stabilità: il meccanismo adottato per sfruttarne le peculiarità potrebbe essere reiterato in relazione ad altre normative che prevedono detrazioni e agevolazioni fiscali. Ha inoltre valorizzato la movimentazione di ingenti somme di denaro da parte dell’indagato, pur in assenza di dichiarazioni di reddito. Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche e conformi ai principi di legittimità.
A fronte di una motivazione articolata ed esaustiva, il ricorrente si è limitato a stigmatizzare come congetturali le inferenze del Tribunale, senza confrontarsi con i dati di fatto richiamati, incorrendo nel vizio di genericità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di un’ammenda di tremila euro.
Nota della Redazione
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