Manifestamente infondata la questione sull’art. 69 comma 4 cod. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 40688 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. La disposizione costituisce deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento e non trasmoda in manifesta irragionevolezza o arbitrio, poiché concerne un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato. Il motivo di ricorso che trovi il proprio presupposto necessario in una questione di legittimità costituzionale già ritenuta più volte manifestamente infondata è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 572 cod. pen. e 81, 629 cod. pen., riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e l’attenuante dell’art. 89 cod. pen., con condanna a due anni e quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa.
Il difensore ha impugnato per cassazione deducendo il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 69, comma 4, cod. pen. e sollecitando la Corte Suprema a sollevarla.
La Motivazione della Corte
La Corte Suprema ha rilevato che la questione prospettata è già stata esaminata e respinta in più occasioni. Il Collegio richiama il principio secondo cui la deroga al bilanciamento ordinario prevista dall’art. 69, comma quarto, cod. pen. non contrasta con i parametri costituzionali invocati, trattandosi di disposizione riferita a un’attenuante comune priva della funzione di correggere la sproporzione sanzionatoria.
Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. III n. 29723 del 22.05.2024 e Sez. VI n. 16487 del 23.03.2017, dalle cui conclusioni il Collegio dichiara di non avere ragione di discostarsi. Il ricorrente, infatti, non ha prospettato argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati, riproponendo gli stessi parametri di costituzionalità.
Il motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato e dunque inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il suo accoglimento presuppone necessariamente una pronuncia di illegittimità costituzionale già esclusa.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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