Riconoscimento sanzioni pecuniarie UE: obbligo di verifica dei motivi ostativi (Cass. pen. n. 29787 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, la Corte di appello, quando abbia attivato la procedura di consultazione dell’autorità competente dello Stato di emissione ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello stesso decreto, non può decidere prescindendo dalle informazioni richieste senza motivare sulle ragioni per le quali tali informazioni non siano più necessarie ai fini della verifica delle condizioni ostative di cui all’art. 12, comma 1, lett. i). L’omessa motivazione in ordine alla superfluità delle informazioni richieste determina l’annullamento della decisione con rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 30/06/2026 la Corte di appello di Roma ha disposto il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione, della decisione pronunciata dalla competente autorità della Repubblica d’Austria in data 24/10/2023, divenuta definitiva il 06/12/2023, con cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 405,00 per una infrazione al codice della strada.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 37 del 2016 e degli artt. 125 e 127 cod. proc. pen., per omessa verifica delle condizioni relative all’informazione dell’interessata, alla citazione, all’assistenza difensiva e ai rimedi impugnatori. La difesa ha altresì denunciato la violazione degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 CEDU, nonché il vizio di motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che tutti i motivi di ricorso attengono alla violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 37 del 2016, disposizione che disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra gli Stati membri dell’Unione europea.
La Suprema Corte ha richiamato il contenuto dell’art. 12, comma 1, lett. i), che prevede la facoltà di rifiuto del riconoscimento qualora la persona interessata non sia stata informata del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso, ovvero non sia comparsa personalmente al processo, salvo che il certificato attesti una delle condizioni alternative previste. Ha inoltre ricordato che il comma 2 della stessa disposizione impone alla Corte di appello, prima di decidere sul rifiuto, di consultare l’autorità competente dello Stato di emissione e di richiedere ogni informazione utile.
La Corte ha osservato che la Corte di appello, dopo aver invitato il difensore ad acquisire informazioni sull’esito del procedimento e aver incaricato la propria cancelleria di provvedere all’incombente, ha deciso prescindendo dalle informazioni richieste, senza motivare sulle ragioni per le quali tali informazioni non erano più necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’art. 12, comma 1, lett. i).
Tale omissione integra una violazione di legge, in quanto l’acquisizione delle informazioni è funzionale alla verifica dei motivi ostativi al riconoscimento. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio, affinché verifichi la sussistenza dei motivi di rifiuto del riconoscimento. Ha altresì disposto gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Nota della Redazione
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